13 Ottobre 2016

Controlli del centro operativo: adesione “fai da te”

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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Il sistema tributario italiano è senza dubbio bizzarro, come bizzarri sono tutti i relativi protagonisti, ossia legislatore, contribuenti, consulenti, funzionari e giudici tributari. Sia sufficiente considerare la particolarità degli eventi collegati ad ogni singola disposizione. A livello interpretativo si esprime il soggetto (Agenzia delle Entrate), che poi effettua i controlli (e dunque qualche dubbio potrebbe emergere). Nella fase deflattiva, ci si confronta sempre e comunque con chi ha effettuato il controllo (ancora l’Agenzia delle Entrate). Nel merito del contenzioso, infine, le Commissioni Tributarie dipendono dal Ministero dell’economia ed anche questo potrebbe far storcere il naso.

Il contesto normativo è ormai sfuggito al controllo, con testi unici che non sono più unici e previsioni introdotte a “casaccio”. Ogni tre mesi si dispone, interpreta e disciplina tutto ed il contrario di tutto, in un coacervo di difficile comprensione anche per i più avvezzi. Se in tutto questo, però, anche le poche certezze inamovibili vengono meno, allora vuol dire che ci si avvia verso un percorso senza ritorno.

Parliamo dello “strano” caso degli avvisi di accertamento che in questi giorni stanno giungendo ai contribuenti italiani da parte del centro operativo di Pescara, fondati sul recupero di presunti redditi di locazione non dichiarati. La fattispecie è abbastanza semplice: a fronte di contratti di locazione registrati, all’Amministrazione finanziaria risulta l’anomalia della mancata dichiarazione dei relativi redditi nell’anno 2011 o comunque per alcuni mesi dello stesso. Tale segnalazione autorizza l’emanazione dell’accertamento ex articolo 41-bis del DPR 600/1973 e dunque ai contribuenti viene richiesto l’importo delle imposte evase collegate all’ammontare di locazione che si presume non dichiarato.

È evidente che a fronte di tali richieste i contribuenti potrebbero addurre idonee giustificazioni, come il classico caso dell’intervenuta declaratoria da parte dell’autorità giudiziaria della conclusione della procedura di sfratto, ma la particolarità che balza agli occhi è senza dubbio rappresentata dalle indicazioni che l’avviso di accertamento si preoccupa di fornire al contribuente destinatario.

La pagina introduttiva dell’avviso infatti precisa che al contribuente spetta:

  • la facoltà di poter aderire all’avviso, accettando in toto le contestazioni mosse e fruendo della riduzione delle sanzioni nella misura di 1/3;
  • la facoltà di definire le sole sanzioni e ricorrere avverso l’accertamento delle imposte;
  • la possibilità di richiedere l’annullamento, anche parziale, delle contestazioni, mediante richiesta da effettuare in carta semplice. L’Amministrazione finanziaria, però, si preoccupa di sottolineare che l’istanza di autotutela non sospende i termini per l’impugnazione in commissione tributaria;
  • ancora, la possibilità di produrre ricorso immediatamente, con la precisazione ulteriore che in caso di liti non superiori a 20 mila euro si apre la strada del reclamo e della mediazione.

Il lettore attento già si è accorto che manca qualcosa, ma vedendo il rinvio, per ulteriori approfondimenti, alle specifiche “informazioni per il contribuente”, immagina di poter trovare risposta alle sue perplessità. Così non è invece, in quanto anche in dette informazioni viene subito specificato che si troveranno indicazioni per:

  1. definire l’accertamento;
  2. definire le sole sanzioni;
  3. presentare autotutela;
  4. ricorrere immediatamente.

Si resta ancora perplessi e pertanto si scorrono velocemente le pagine successive delle “informazioni”, ma la precisazione di cui si cerca traccia non esiste: in termini poveri, gli avvisi in questione non evidenziano la possibilità di procedere con l’istanza di accertamento con adesione.

Trattasi di dimenticanza voluta o presunzione di infallibilità dell’accertamento? Ai posteri l’ardua sentenza, ma deve dirsi che senza dubbio si è generato un bel caos di cui non si avvertiva il bisogno. Interrogati al riguardo, diversi uffici periferici si sono avventurati in risposte ed elucubrazioni di vario genere, in rari casi anche “confermando” l’impossibilità di presentare istanza di adesione. Peccato che non esista alcuna disposizione di legge che stabilisca un simile impedimento sia all’intero impianto del D.Lgs. 218/1997, sia in altra previsione normativa, con l’evidente conseguenza che anche gli accertamenti parziali sono suscettibili di adesione, a prescindere dalla mancata indicazione, nelle avvertenze per il contribuente, di detta possibilità.

Invero sembrerebbe che proprio il fondamento degli accertamenti parziali automatizzati, derivanti dalle informazioni in possesso dell’anagrafe tributaria, avrebbe condotto la stessa Agenzia delle Entrate a “licenziare” le istruzioni degli avvisi senza l’indicazione di potersi avvalere della fase di adesione, sul presupposto che trattandosi di elementi certi sia difficilmente ipotizzabile la valutazione, in contraddittorio con il contribuente, degli stessi. Della serie, inutile avvertire il contribuente, tanto al più si è in un caso di autotutela, anche parziale. Peccato che in tal modo si chieda al contribuente una corsa contro il tempo per la valutazione delle sue prove difensive, atteso che la richiesta di autotutela non blocca i termini di impugnazione.

Ed allora che fare? Semplice. Rispolverare un vecchio documento di prassi (la circolare n. 258 del 1998), in cui si legge chiaramente che “(…) non può escludersi, in via di principio, che a seguito di notifica degli   avvisi di accertamento parziale automatizzati i contribuenti presentino, anteriormente   all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza di accertamento con adesione”.

Tradotto in termini pratici, nulla esclude la presentazione dell’adesione all’ufficio territorialmente competente, che seppur in riferimento ad un controllo automatizzato dovrà procedere manualmente all’espletamento della relativa fase di contraddittorio. In questo modo il contribuente porta a casa la sospensione dei termini di impugnazione di 90 giorni e può tranquillamente verificare i propri elementi difensivi, dovendosi ricordare soprattutto che sul fronte delle sanzioni tutto resta invariato: l’eventuale adesione, infatti, comporta la rideterminazione delle imposte dovute e delle connesse sanzioni, che saranno pur sempre ridotte nella misura di un terzo, così come accade sia in caso di acquiescenza integrale all’avviso, sia nell’ipotesi di autotutela parziale.

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