27 Maggio 2021

Contributo a fondo perduto per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private

di Caterina Bruno
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Il prossimo 28 maggio scadrà il termine per la presentazione delle istanze per la fruizione del contributo a fondo perduto (CFP) previsto dall’articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) al fine di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che si sono verificati a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 5/E/2021 del 14 maggio scorso ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle modalità di accesso al contributo a fondo perduto previsto per i lavoratori autonomi, inclusi, per quanto di specifico interesse, i professionisti iscritti ad autonome casse di previdenza private (i.e.: dottori commercialisti, ingegneri, avvocati, etc…).

Nell’ambito di detti chiarimenti si è occupata di individuare le sorti del contributo previdenziale integrativo che gli iscritti agli ordini professionali versano alla propria cassa di previdenza con il meccanismo della rivalsa addebitando in fattura ai propri clienti ed assoggettando ad Iva il medesimo contributo.

Al paragrafo 3.4 la circolare precisa che si è in presenza di somme che costituiscono parte integrante della base imponibile Iva, e che pertanto risultano incluse nella nozione di fatturato di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 41/2021.

Al riguardo, il legislatore ha individuato nella riduzione del «fatturato», così come declinato nella circolare 15/E/2020, l’elemento presuntivo da cui dedurre la sussistenza di una contrazione dell’attività svolta a causa degli effetti della pandemia Covid-19.

Il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, comma 4, D.L. 41/2021 spetta, infatti, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Allo stesso modo, detta differenza, rappresentativa della riduzione del fatturato, è indicata dalle norme per determinare l’ammontare spettante del contributo a fondo perduto destinato a ristorare i soggetti che risultano maggiormente incisi dalla correlata crisi economica ripristinando, almeno in parte, il livello ordinario dei flussi di liquidità generati dalla propria attività, altrimenti mancanti.

La circolare ha così chiarito che il contributo integrativo previdenziale addebitato in fattura dal professionista, con esercizio della relativa rivalsa, concorre alla determinazione del fatturato specificando che, diversamente, non rileva ai fini della determinazione del limite di accesso al c.d. “CFP Covid-19”.

Ciò significa che dette somme non concorrono al superamento della soglia dei 10 milioni di Euro oltre la quale è precluso l’accesso al CFP.

I chiarimenti resi dalla circolare in materia di inclusione del contributo integrativo previdenziale nel calcolo per il riconoscimento e la determinazione del CFP dovuto ai professionisti ai sensi del D.L. 41/2021 valgono anche ai fini del calcolo del CFP previsto dal nuovo Decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 maggio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio ed entrato in vigore il successivo 26 maggio.

Il nuovo D.L. 73/2021 tra i provvedimenti adottati contempla il rinnovo dell’erogazione dei contributi a fondo perduto ampliando la platea dei beneficiari a tutti i soggetti che risultano titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto.

La nuova norma prevede l’erogazione di tre differenti forme di contributo:

  • un ulteriore CFP da erogarsi in misura pari al 100 per cento del contributo già ricevuto, previsto per coloro i quali abbiano presentato istanza (o la presentino entro il 28 maggio) ottenendo il riconoscimento del CFP previsto dall’articolo 1 D.L. 41/2021 o, in alternativa, se più favorevole, un CFP da calcolare sulla base della differenza scaturente dal raffronto del fatturato realizzato nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 con quello conseguito nella corrispondente frazione dell’anno precedente;
  • un CFP previsto per coloro i quali non abbiano beneficiato del CFP introdotto dal D.L. 41/2021 che sarà rapportato alla differenza di fatturato realizzata nella medesima frazione dell’anno di cui sopra;
  • un CFP previsto per i soggetti che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio realizzato nel 2020 rispetto a quello ottenuto nel 2019, al netto dei CFP eventualmente già riconosciuti; con la precisazione che detto peggioramento sarà determinato in misura percentuale da un successivo decreto attuativo del MEF.

L’erogazione del CFP avviene mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero, a scelta irrevocabile del contribuente, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Lo stanziamento del CFP è rivolto a soggetti:

  • con partita Iva attiva al momento di entrata in vigore del Decreto;
  • che non abbiano indebitamente percepito o non abbiano restituito il contributo percepito ai sensi dell’articolo 1 D.L. 41/2021;
  • con ricavi o compensi realizzati nel secondo periodo d’imposta precedente l’entrata in vigore del Decreto inferiori ai 10 milioni di Euro.