7 Febbraio 2017

Considerazioni sulla bozza di decreto sul servizio civile universale

di Guido MartinelliPaolo Rendina
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Quello sul servizio civile universale è il primo (e speriamo che non rimanga l’unico) dei decreti figli della Legge 106/2016 (delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), che sta per essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri avendo già ottenuto, sul testo presentato, il prescritto parere delle commissioni parlamentari competenti.

Il decreto, recante “istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’articolo 8 della L. 106/2016” è finalizzato a disciplinare il nuovo servizio civile che, da nazionale, assume le caratteristiche di universale.

Lo schema riporta, nel suo articolato, i principi ispiratori della riforma accogliendo anche la raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani (2013/C 120/01) al fine di contrastare la piaga della disoccupazione giovanile con i Paesi aderenti.

L’universalità del servizio civile mira, in sostanza, ad andare oltre l’obiezione di coscienza ed il servizio civile nazionale, tendendo, sempre più, ad includere quella che veniva già definita dal Consiglio Europeo “forza lavoro attiva, innovativa e qualificata” per la difesa non armata e non violenta della Patria, l’educazione pacifica dei popoli, nonché́ la promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione (articolo 1 schema D.Lgs. in esame).

In dettaglio verranno strutturati piani triennali ed annuali di intervento nei seguenti settori:

  • assistenza;
  • protezione civile;
  • patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
  • patrimonio storico, artistico e culturale;
  • educazione e promozione culturale e dello sport;
  • agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
  • promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani;
  • cooperazione allo sviluppo;
  • promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’

Secondo la programmazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in concerto con le Autonomie e le Regioni, potranno accedere al SCU i giovani che abbiano compito il 18° anno di età e sino al 28° e che ne facciano richiesta su base volontaria, acquisendo così il titolo di “Operatori volontari del servizio civile universale” i cui ruoli e compiti, come meglio definiti all’articolo 9, dovranno di volta in volta essere meglio specificati nell’apposito contratto che andrà sottoscritto con l’Ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare il contratto dovrà prevedere non solo la data di inizio dell’attività, ma anche le norme di comportamento (e relative sanzioni disciplinari) nonché il trattamento economico riservato al giovane.

È bene però precisare, come ampiamente e più volte ribadito nell’articolato, che il rapporto fra operatore ed ente non potrà in alcun caso qualificarsi come contratto subordinato, prevedendo comunque un periodo minimo di formazione generale e specifica (complessivamente pari ad 80 ore) e l’erogazione di un assegno secondo le disposizioni di cui all’articolo 17, previa verifica dell’effettività del servizio svolto.

Particolarmente rilevante, rispetto al passato, è la possibilità partecipare al servizio civile con mesi di permanenza all’estero, facoltà questa, che per il noto principio di collaborazione e non discriminazione, viene concessa anche ai giovani non cittadini che siano in possesso di valido titolo di soggiorno in Italia.

Ulteriori importanti profili di novità sono infine rappresentati dalle indicazioni forniteci dall’articolo 18 (Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro), secondo cui alla partecipazione al SCU – terminato con esito positivo – conseguirà l’ottenimento di crediti formativi universitari per l’ottenimento del titolo di studio e una valutazione nei pubblici concorsi con le stesse modalità̀ e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.

Un’opportunità, quindi, non solo per i giovani, ma anche per gli enti erogatori del programma che, a norma dell’articolo 11 dello schema, potranno essere sia pubblici che privati.

Questi ultimi però dovranno, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, avere i requisiti di cui all’articolo 3 L. 64/2001, recante l’”Istituzione del servizio civile nazionale” (Guri n. 68 del 22 marzo 2001), ossia:

  • assenza di scopo di lucro;
  • capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile volontario;
  • corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’articolo 1;
  • svolgimento di un`attività continuativa da almeno tre anni.

Le attività saranno tutte sottoposte a vaglio e controllo del Consiglio di Presidenza anche delegando agli Enti territoriali le opportune azioni di verifica e contestazione laddove si dovessero riscontrare violazioni sulle norme per la selezione e l’impiego degli operatori volontari, nonché la corretta realizzazione dei programmi di intervento da parte degli enti di servizio civile universale.

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