21 Febbraio 2024

Concordato preventivo sperimentale per i forfettari

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Per i contribuenti che adottano il regime forfettario, di cui all’articolo 1, comma da 54 a 89, L. 190/2014, la proposta di concordato preventivo, da parte dell’Agenzia delle entrate, non sarà biennale, ma riguarderà esclusivamente il periodo d’imposta 2024 e avrà carattere sperimentale. È quanto prevede l’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. approvato dal Governo ed in attesa di pubblicazione di Gazzetta Ufficiale. Gli articoli da 23 a 33 del citato Decreto si occupano, nello specifico, del concordato preventivo per i contribuenti forfettari, e per numerosi aspetti ci si limita a richiamare le disposizioni applicabili per i contribuenti “ordinari”, ai quali si rendono applicabili gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA).

Il primo aspetto da evidenziare riguarda la causa di esclusione prevista nell’articolo 24, comma 1, secondo cui non possono accedere al concordato preventivo biennale (in realtà solo per l’anno 2024) i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. Pertanto, tutti coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2023 adottando il regime forfettario non potranno concordare il reddito con il Fisco per il periodo d’imposta 2024. Al pari di quanto previsto per i contribuenti “ordinari”, anche per i forfettari è previsto che, nei periodi d’imposta oggetto di concordato (in prima battura solo per l’anno 2024) restano fermi gli obblighi previsti per tali soggetti. Si tratta, in buona sostanza, di conservare le fatture di vendita (elettroniche per tutti a partire dallo scorso 1.1.2024) ed i documenti relativi agli acquisti, di predisporre la dichiarazione dei redditi (comprese le informazioni del quadro RS “sostitutivo” degli ISA), nonché di adempiere agli obblighi di sostituto d’imposta in relazione ad eventuali redditi di lavoro dipendente. Pleonastica è la disposizione contenuta nell’articolo 29 del Decreto, secondo cui l’adesione al concordato non produce affetti ai fini Iva, “la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario”. Tali regole, come noto, prevedono la non applicazione dell’Iva nelle operazioni attive e l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti, mentre restano ferme le regole sulla rettifica della detrazione in “entrata” e in “uscita” e gli eventuali obblighi di applicazione dell’Iva (e del relativo versamento) per gli acquisti in regime di inversione contabile.

Per quanto attiene il reddito oggetto di concordato e la rilevanza delle basi imponibili, rispettivamente disciplinate dagli articoli 28 e 30 del Decreto, si applicano le stesse regole già previste per i contribuenti ordinari, ivi compresa la disposizione secondo cui in presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con Decreto del MEF, che generano minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto a quello concordato, si genera la decadenza dal concordato stesso già a partire da tale periodo d’imposta. In merito alle cause di cessazione del concordato, l’articolo 32 prevede che il concordato cessa i propri effetti in due ipotesi:

  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio (2024 per la prima applicazione) rispetto a quelle esercitata nel periodo d’imposta antecedente al biennio stesso (2023), a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si rendono applicabili gli stessi coefficienti di redditività previsti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfettari;
  • cessazione dell’attività.

In merito alla prima della due cause di esclusione, poiché i contribuenti forfettari non applicano gli ISA, la modifica dell’attività nel corso del 2024 che comporta un differente coefficiente di redditività rispetto a quello applicato nel 2023 (base di calcolo del reddito concordato) porta alla decadenza degli effetti; si pensi, ad esempio, ad un intermediario del commercio, con coefficiente di redditività del 62% che, nel corso del 2024, modifica l’attività offrendo servizi finanziari con coefficiente del 78%.