2 Febbraio 2024

Concordato preventivo con partenza ritardata nel 2024

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs.  approvato dal Governo nei giorni scorsi, si cominciano a comprendere pro e contro del concordato preventivo biennale. Sarà certamente uno dei temi su cui i professionisti saranno maggiormente impegnati nel corso del 2024 nell’assistere i propri clienti nella valutazione di convenienza per l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia per il biennio 2024-2025.

Sono interessati al concordato preventivo biennale tutti i contribuenti soggetti agli Isa (indipendentemente dal voto), nonché i forfettari ed i minimi. Restano, invece, esclusi, tutti coloro che presentano una causa di esclusione dagli Isa (primo anno di attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività, ricavi o compensi superiori alle soglie previste per gli Isa, ecc.).

Sul piatto della bilancia devono essere messi due elementi:

  • il costo dovuto a titolo di imposte sul reddito imponibile concordato e;
  • i vantaggi sulla copertura da accertamento.

Per quanto riguarda il primo aspetto, pare di capire che i contribuenti saranno suddivisi in due fasce:

  • soggetti con livelli di affidabilità fiscale ISA almeno pari a 8 e;
  • soggetti con un livello di affidabilità fiscale ISA più basso.

Mentre per i primi è probabile che la proposta sarà formulata chiedendo al contribuente di mantenere lo stesso livello di affidabilità fiscale già ottenuto, per quelli meno “affidabili” il Fisco tenderà a chiedere un livello di affidabilità fiscale più elevato, con conseguente innalzamento del costo in termini di maggior reddito imponibile concordato. È del tutto evidente che, per questo secondo gruppo di contribuenti, la convenienza è minore, in quanto è presumibile che i redditi effettivi dei periodi concordati potranno essere sensibilmente più bassi.

Sul fronte dei vantaggi, l’aspetto più appetibile riguarda sicuramente l’esclusione degli accertamenti, di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973: si tratta degli accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi “puri”.

Tenendo conto che l’inibizione degli accertamenti analitico-induttivi è già prevista per i contribuenti che garantiscono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5 (9 nella media del biennio), e che l’induttivo puro non dovrebbe essere percorribile per questi contribuenti, si tratta di benefici relativi e che, peraltro, non possono applicarsi anche al comparto Iva. Si avrebbe, quindi, una copertura “a metà” che lascia scoperta l’Iva e copre solamente il versante imposte dirette (Ires/Irpef e Irap). Certamente per i contribuenti con piani di sviluppo importanti deve essere messo sul piatto della bilancia anche il vantaggio di non dover pagare le imposte sul maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato. Tuttavia, tenendo conto degli scenari internazionali, le imprese con prospettive di crescita importanti sono (purtroppo) una minoranza.

Per quanto riguarda le tempistiche, è previsto che entro il prossimo 15.6.2024, l’Agenzia delle entrate metterà on line il software con cui i contribuenti dovranno caricare i dati che il Fisco utilizzerà per formulare la proposta di concordato per il biennio 2024-2025. Entro il successivo 31.7.2024 (in luogo del 30.6.2024) i contribuenti interessati dal concordato biennale dovranno pagare, senza maggiorazione, le imposte a saldo per l’anno 2023 ed il primo acconto. La proposta dovrà essere accettata (o meno) entro il 15.10.2024, termine entro il quale deve essere presentata anche la dichiarazione dei redditi e dell’Irap. Su tale ultimo aspetto, il decreto delegato modifica per il 2024 quanto previsto dal D.Lgs. n. 1/2024 che aveva fissato al 30 settembre il nuovo termine per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno di imposta 2023.

Da ultimo, va osservato che per i contribuenti in regime forfettario il concordato preventivo per l’anno 2024 sarà soltanto annuale e introdotto in via sperimentale.