8 Aprile 2016

Chiarimenti sul patent box a 360°

di Alessandro Bonuzzi
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La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/E di ieri, redatta in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), fornisce significativi chiarimenti sull’impianto generale del patent box.

Il documento di prassi ne analizza compiutamente i vari aspetti, esaminando l’ambito soggettivo e oggettivo, le modalità di calcolo del beneficio fiscale e le metodologie da utilizzare, nonché il trattamento delle perdite generate dallo sfruttamento economico del bene immateriale.

Inoltre, contiene alcune soluzioni interpretative a quesiti pervenuti dai rappresentanti delle Associazioni di categoria e delle Professioni libere.

Attesa l’ampiezza della circolare, in questa sede verranno presi in considerazione solo alcuni temi rimandando a successivi interventi ulteriori analisi.

Preliminarmente, occorre osservare che per fruire dell’agevolazione, rilevante sia ai fini dell’Irpef/Ires che dell’Irap, è necessario che l’impresa detenga il diritto di sfruttare economicamente il bene immateriale e svolga un’attività di ricerca e sviluppo. Ciò al fine di collegare il godimento dell’agevolazione all’effettivo svolgimento dell’attività che, per essere considerata di ricerca e sviluppo, deve prevedere lo sviluppo, la manutenzione e l’accrescimento del bene agevolato.

Il patent box si attiva esercitando un’opzione da comunicare all’Agenzia delle entrate che ha durata pari a 5 anni, è irrevocabile, è rinnovabile e può essere effettuata anche per singolo bene.

Inoltre, le imprese che utilizzano direttamente il bene immateriale devono innescare la procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria al fine di determinare il reddito agevolato. La relativa documentazione integrativa può essere presentata in un momento successivo, ma entro 150 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Ad esempio, un contribuente che ha presentato l’istanza di ruling il 30 dicembre 2015 può presentare la documentazione e le memorie entro il 28 maggio 2016.

La presentazione dell’istanza di ruling obbligatorio cristallizza il periodo d’imposta a decorrere dal quale l’opzione diventa efficace. Pertanto, se un contribuente “solare” ha comunicato l’opzione nel 2015 presentando però l’istanza di ruling obbligatorio solo nel 2016, l’efficacia del regime decorre dal 2016.

Al riguardo, la circolare evidenzia che la mancata presentazione o integrazione della documentazione entro i 150 giorni successivi all’attivazione della procedura di ruling obbligatorio determina la decadenza dell’istanza e, di conseguenza, l’inefficacia dell’opzione, senza però nessuna conseguenza per il contribuente. Se però l’istanza di ruling viene nuovamente presentata e integrata nei termini, l’opzione si rigenera, diventando il regime applicabile dall’anno di presentazione della seconda istanza.

Quindi, l’impresa non può fruire del patent box nel 2015 se esercita l’opzione e presenta l’istanza nell’anno, ma non presenta o non integra la documentazione entro i successivi 150 giorni; tuttavia, se presenta una nuova istanza nel 2016 e, in seguito, presenta anche la relativa documentazione nei termini, l’opzione acquista efficacia dal 2016 fino al 2020.

In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, invece, l’attivazione della procedura di ruling per la determinazione del reddito agevolato è una mera facoltà da esercitare qualora lo sfruttamento si realizzi nell’ambito del gruppo. In questa ipotesi:

  1. se viene esercitata l’opzione e non viene presentato il ruling, l’opzione è comunque efficace dall’anno di attivazione. L’impresa calcola in modo autonomo il reddito agevolabile;
  2. se però in vigenza del regime l’impresa presenta l’istanza di ruling facoltativo allora, per il calcolo del reddito agevolabile, non è più possibile continuare ad agire in autonomia ma si deve attendere la chiusura dell’accordo;
  3. tuttavia, se la relativa documentazione non è presentata o integrata entro i 150 giorni, l’istanza decade mentre l’opzione continua ad essere efficace. L’impresa prosegue a calcolare il reddito agevolabile in modo autonomo.

È interessante, poi, ripercorrere gli effetti derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo di ruling così come chiariti dalla circolare. Ebbene, un’impresa “solare” che ha esercitato l’opzione e presentato l’istanza di ruling nel 2015, con relativa integrazione entro i successivi 150 giorni, sottoscrivendo l’accordo nell’aprile del 2017, al fine di fruire del bonus fiscale, può agire come segue:

  • per il 2015, presentando l’integrativa a favore di Unico 2016 – entro il 30 settembre 2017 – in cui far valere la relativa variazione in diminuzione;
  • per gli anni successivi (2016, 2017, 2018 e 2019), indicando direttamente la variazione in diminuzione nel modello dichiarativo di riferimento. Peraltro, è altresì possibile includere la variazione in diminuzione relativa al 2015 in Unico 2017 evitando così di presentare l’integrativa a favore (di cui al punto precedente);
  • oppure in alternativa, indicando le variazioni in diminuzione relative alle tre annualità  – 2015, 2016, 2017 – in Unico 2018 da presentare entro il 30 settembre 2018.

Diversamente, se l’accordo venisse perfezionato nel mese di novembre 2017, con riferimento al 2015, l’impresa potrebbe, alternativamente:

  • presentare istanza di rimborso per ottenere il pagamento del bonus non fruito, essendo scaduto il termine per presentare l’integrativa a favore di Unico 2016;
  • inserire la relativa variazione in diminuzione nell’integrativa a favore di Unico 2017 da presentare entro il 30 settembre 2018;
  • inserire la relativa variazione in diminuzione direttamente in Unico 2018.

Infine, si vuol dar conto di un’apprezzabile semplificazione chiarita nella circolare in relazione all’entità del beneficio fiscale da indicare nelle dichiarazioni.

Sul punto, l’Agenzia precisa che la variazione in diminuzione da operare ai fini Irpef/Ires va operata anche ai fini Irap, senza dover considerare la diversa modalità di calcolo del tributo regionale.