22 Novembre 2021

Cessione di partecipazioni in presenza di clausole earn-out

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate da parte di persone fisiche non imprenditori a seguito della cessione di partecipazioni in società di capitali, rivisitato a decorrere dal 1° gennaio 2019, prevede l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 26%, a prescindere dalla classificazione delle stesse come qualificate o non qualificate, nel periodo di imposta in cui il corrispettivo viene percepito (principio di cassa).

È importante distinguere tale periodo di imposta (di incasso del corrispettivo) da quello in cui avviene il perfezionamento del trasferimento del titolo e quindi in cui la plusvalenza si intende realizzata, che serve per determinare il relativo regime di tassazione.

Per quanto riguarda la quantificazione di detta plusvalenza, a norma dell’articolo 68 Tuir la stessa è determinata come differenza tra il corrispettivo ricevuto e il costo storico di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente la produzione.

Nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di rideterminare il valore fiscale della partecipazione applicando la specifica legge di rivalutazione in vigore (articolo 5 L. 448/2001), sarà necessario far riferimento, nella quantificazione della plusvalenza, al valore rideterminato sulla base dell’apposita perizia giurata di stima, e dietro pagamento di specifica imposta sostitutiva parametrata a tale valore, da confrontarsi con il corrispettivo percepito dalla cessione.

Nel caso in cui dal confronto tra valore rideterminato e corrispettivo emerga una minusvalenza, essa non potrà però essere utilizzata ai sensi dell’articolo 68, comma 4, Tuir, ovvero non potrà essere compensata con eventuali plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta di realizzo della stessa e nei quattro successivi.

In tale contesto, un caso particolare è quello che è stato trattato nella recente risposta dell’Agenzia delle entrate n. 782/2021 a seguito di un’istanza di interpello presentata da una persona fisica in procinto di perfezionare un’operazione di cessione di azioni il cui corrispettivo è costituito da:

  • una componente fissa predeterminata da corrispondersi al momento del perfezionamento del trasferimento (closing), corrisposta in parte in denaro e in parte in azioni della società controparte dell’operazione, da emettersi a valle di un apposito aumento di capitale riservato agli attuali soci della società;
  • una componente variabile legata ai risultati economico-finanziari futuri (componente di integrazione del prezzo ovvero “earn-out“) da corrispondersi in anni successivi a quello del closing, anche questa in parte in denaro ed in parte in azioni.

Per quanto detto in premessa circa la necessità di individuare e distinguere il periodo di imposta di incasso del corrispettivo da quello in cui avviene il perfezionamento del trasferimento del titolo e quindi in cui la plusvalenza si intende realizzata, in presenza di una clausola di earn-out, al momento del perfezionamento del trasferimento, si realizza un reddito diverso derivante dall’incasso della parte di corrispettivo fissa e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della partecipazione.

L’operazione è pertanto unitaria: i corrispettivi ricevuti a titolo di earn-out seguono la medesima disciplina applicabile al momento dell’incasso del corrispettivo alla data del closing.

Di conseguenza, nel caso in cui emerga una differenza negativa al momento del closing, in quanto il valore rideterminato della partecipazione risulta maggiore della componente fissa della cessione, la stessa potrà essere portata in diminuzione dalla componente di corrispettivo a titolo di earn-out, trattandosi della stessa operazione, mentre non potrà essere portata in compensazione di eventuali future plusvalenze derivanti da altre operazioni, come previsto dal sopra commentato articolo 68, comma 4, Tuir.

La soluzione offerta dall’Agenzia si occupa anche delle modalità di compilazione del quadro RT del Modello Redditi PF, stabilendo che, se la parte fissa del corrispettivo è inferiore al valore rideterminato della partecipazione, nel quadro RT dovrà essere indicato come costo il medesimo valore del corrispettivo percepito.

Nei periodi d’imposta successivi, se sarà incassata anche la parte variabile del corrispettivo (earn-out), in sede di dichiarazione il cedente dovrà tener conto dell’eccedenza di costo non utilizzato, indicando nella colonna 3 del Rigo RT22 “Totale dei costi o valori di acquisto” la differenza tra il valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel quadro RT.