22 Novembre 2021

Bonus risparmio idrico: spese da sostenere entro il 31 dicembre 2021

di Clara PolletSimone Dimitri
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L’attuale periodo storico sarà ricordato per la pandemia e per i conseguenti bonus “a pioggia”, destinati ad aiutare le varie categorie economiche coinvolte. Al contempo, le istituzioni sembrano voler accrescere la sensibilità pubblica verso i temi ambientali, avviando politiche di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale, incentivando lo sviluppo sostenibile, l’efficienza energetica e l’economia circolare.

Si colloca in questo contesto il bonus risparmio idrico, introdotto dall’articolo 1, commi da 61 a 65, L. 178/2020 e disciplinato dal decreto 27 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (Mite), pubblicato nella GU Serie Generale n.254 del 23 ottobre 2021.

Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, viene riconosciuto per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento idrico, nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, previa presentazione di apposita domanda in via telematica.

Possono beneficiare dell’agevolazione in argomento le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

In base all’articolo 3, comma 2, del citato decreto Mite, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

  1. la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  2. la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare in sede di presentazione della domanda.

L’istanza per richiedere il bonus può essere trasmessa nel mese di gennaio 2022 per un solo immobile, per una sola volta e da un unico cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento. A tal fine occorre utilizzare un’apposita applicazione web, denominata “Piattaforma bonus idrico” accessibile, previa autenticazione con Spid ovvero tramite carta d’identità elettronica, dal sito del Ministero della transizione ecologica.

All’atto della registrazione, il beneficiario è tenuto a fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000 con riguardo alle seguenti informazioni:

  • importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
  • quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
  • specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
  • identificativo catastale dell’immobile (Comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
  • dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
  • coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban);
  • indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
  • attestazione del richiedente, ove non proprietario o comproprietario, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
  • attestazione di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, dove dovuta, della volontà di fruire dell’agevolazione.

All’istanza di rimborso va allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2016, in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato. Per dissipare i primi dubbi degli operatori, sul sito del Mite sono state recentemente pubblicate alcune FAQ.

Il bonus verrà attribuito secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili (dotazione di 20 milioni per l’anno 2021); lo stesso non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Si ricorda infine che il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.