Cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti: aspetti fiscali

L’approssimarsi della stagione estiva apre anche il momento delle trattative, tra le associazioni e società sportive dilettantistiche, per il trasferimento degli atleti, ossia la cessione, a titolo temporaneo (prestito) o definitivo dei diritti sulle loro prestazioni.

Proviamo ad inquadrare la fattispecie sotto il profilo della disciplina fiscale dei corrispettivi legati a questi accordi.

L’articolo 4 L. 398/1991 prevede che: “le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 9%”. Non vi è dubbio che tale norma sia applicabile anche alle società sportive dilettantistiche, sia lucrative che non.

Ciò comporta che, ai fini Iva, il trasferimento dei diritti di un atleta, dietro corrispettivo, dovrà sempre essere assoggettato ad Iva non potendosi, per espressa previsione legislativa, applicare la disposizione di cui all’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni.

Si pone il dubbio se tale norma possa considerarsi “superabile” in applicazione, ai fini dei redditi, del disposto di cui all’articolo 148 Tuir.

Ai sensi dell’articolo 148, comma 3, Tuir, le attività rese, verso corrispettivo, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro “in diretta attuazione degli scopi istituzionalinon si considerano commerciali se effettuate da detti enti, fra l’altro, “nei confronti (…) di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale”.

In sostanza, ai sensi dell’articolo 148, comma 3, Tuir, la decommercializzazione agli effetti dell’Ires opera, nel presupposto che trattasi di attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora la stessa sia resa, fra l’altro, in favore di altri enti che facciano parte della medesima organizzazione locale o nazionale. L’appartenenza ad un’unica organizzazione locale o nazionale, ai sensi di tale disposizione, si realizza mediante l’affiliazione alla medesima Federazione Sportiva o disciplina sportiva associata di entrambe le parti oggetto dell’accordo.

Essendo l’attività didattica espressamente prevista come oggetto sociale dei sodalizi sportivi dilettantistici di cui all’articolo 90, comma 18, L. 289/2002, si ritiene che la formazione degli atleti (e, quindi, l’eventuale cessione a terzi dei loro diritti) sicuramente possa rientrare tra le attività conformi agli scopo istituzionali. Ovviamente sul presupposto che sia la cedente che la cessionaria abbiano uniformato i loro statuti alla previsione di cui all’articolo 148, comma 8, Tuir.

Al ricorrere di tale condizione, la cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell’atleta può considerarsi rientrante nell’ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 148, comma 3, Tuir sempreché l’atleta abbia svolto nell’ambito dell’associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa cedente un’effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica. Ma, comunque, tale attività resterà soggetta ad Iva in analogia alla fattispecie di cui all’articolo 143, comma 3, lett. b) Tuir.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro ceda il diritto alla prestazione sportiva dell’atleta in favore di un ente sportivo professionistico o a carattere lucrativo o che non abbia lo statuto adeguato, tale cessione non potrà rientrare nell’ambito dell’agevolazione di cui all’articolo 148, comma 3, Tuir e dovrà, quindi, essere assoggettata ad imposizione.

Nel caso in cui la cessione del diritto alla prestazione sportiva dell’atleta rientri nell’ambito impositivo per l’associazione o la società sportiva dilettantistica non lucrativa, qualora la stessa abbia optato per il regime di cui alla L. 398/1991, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni  patrimoniali, tra cui sono ricomprese quelle relative alle cessioni dei diritti alle prestazioni  sportive  degli atleti, sono da assoggettare a tassazione in aggiunta al reddito forfetariamente determinato.

Resta fermo, comunque, che ai sensi dell’articolo 3 L. 398/1991 il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’articolo 6 L. 91/1981, percepito dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime di cui alla citata L. 398/1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

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