8 Novembre 2022

Bilancio consolidato: inquadramento teorico e suggerimenti operativi per la sua redazione

di Fabio Giommoni
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Lo scopo del bilancio consolidato è quello di rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo di imprese considerato come unica entità economica e dunque senza considerare le attività e passività reciproche e i costi e ricavi realizzati tra le società del gruppo.

La disciplina del bilancio consolidato per le imprese industriali e commerciali è contenuta nel D.Lgs. 127/1991, come modificato dal D.Lgs. 139/2015 e, più di recente, dalla L. 238/2021.

La disciplina è poi integrata dalle previsioni del principio contabile OIC 17 (“Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”).

Ai sensi dell’articolo 25 D.Lgs. 127/1991, sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un’altra impresa, qualsiasi sia la sua nazionalità e la sua forma giuridica (ovvero società di capitali, cooperative, società di persone, imprese individuali, ecc.), nonché gli enti pubblici esercenti (in via esclusiva o prevalente) un’attività commerciale e le società cooperative che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

Ai fini degli obblighi di redazione del bilancio consolidato, ai sensi dell’articolo 26 D.Lgs. 127/1991 assume rilievo la definizione di controllo prevista dai numeri 1) e 2) dell’articolo 2359, comma 1, cod. civ. (rispettivamente “controllo di diritto” e “controllo di fatto”).

In generale, dunque, è sufficiente che una società di capitali controlli un’altra impresa affinché la controllante stessa sia soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Tuttavia, per evitare che l’onere di predisporre il bilancio consolidato ricada anche sulle società di piccole e medie dimensioni l’articolo 27 D.Lgs. 127/1991 prevede che i seguenti soggetti sono esonerati dalla redazione del consolidato:

  • imprese controllanti (non quotate in borsa) che sono a loro volta controllate almeno per il 95% da un’impresa soggetta al diritto di uno Stato membro della Comunità europea, la quale rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo la normativa italiana ovvero secondo il diritto di altro Stato membro della Comunità europea;
  • imprese che controllano solo imprese irrilevanti, individualmente e nel loro insieme, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo;
  • imprese che controllano solo imprese che hanno i requisiti per essere escluse dall’area di consolidamento ai sensi dell’articolo 28 D.Lgs. 127/1991, circostanza che si verifica quando:
  1. la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo;
  2. l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni; in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni per consolidarle;
  3. le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
  • imprese controllanti (non quotate in borsa) che, unitamente alle controllate, non superano per due esercizi consecutivi (su base consolidata oppure su base aggregata, ma in tale ultimo caso con maggiorazione del 20% dei limiti numerici di bilancio) due dei seguenti limiti dimensionali:
  1. euro 20.000.000 del totale degli attivi degli stati patrimoniali;
  2. euro 40.000.000 del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  3. numero 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Anche nei casi in cui ricorrono i suddetti esoneri è tuttavia opportuno valutare se redigere comunque il bilancio consolidato il quale ha un indubbio valore informativo per la programmazione e il controllo di gestione del gruppo di imprese nel suo complesso, nonché è in grado di fornire importanti indicazioni ai soci e ai finanziatori dell’azienda.

Le tecniche di consolidamento, mediante le quali si perviene alla formazione del bilancio consolidato partendo dai bilanci d’esercizio delle singole società, sono diversamente applicabili a seconda dell’entità del rapporto partecipativo, come evidenziato dalla tabella seguente.

Entità del rapporto partecipativo Metodo di consolidamento
Società controllata Metodo integrale – Sostituzione della partecipazione in bilancio con le attività, passività, costi e ricavi della società controllata
Società collegata Metodo del patrimonio netto – Mantenimento anche nel bilancio consolidato della partecipazione, il cui valore viene però adeguato sulla base dei risultati della società collegata, al netto delle operazioni intercompany e altre differenze sul patrimonio
Società a controllo congiunto Metodo proporzionale – Sostituzione della partecipazione con il pro-quota delle attività e passività, costi e ricavi della società partecipata
Oppure Metodo del patrimonio netto
Altre partecipazioni Metodo del costo – Mantenimento della partecipazione nel bilancio consolidato sulla base della valutazione al costo

A livello operativo le principali fasi per la predisposizione del bilancio consolidato sono le seguenti:

  • fase 1: omogeneizzazione dei bilanci da consolidare (in termini di data di chiusura dei singoli bilanci, di schemi contabili adottati, di principi contabili applicati, nonché eventuale conversione in euro di bilanci espressi in altra valuta);
  • fase 2: aggregazione dei bilanci da consolidare (fase che consiste nel sommare le varie voci dell’attivo, del passivo e del conto economico dei bilanci delle società da consolidare);
  • fase 3: elisione partite infragruppo sia a livello patrimoniale che economico (crediti, debiti, costi e ricavi);
  • fase 4: eliminazione (secondo il metodo del consolidamento integrale) del valore delle partecipazioni in società controllate contro il patrimonio netto della società partecipata (con eventuale emersione di differenze positive e/o negative di consolidamento);
  • fase 5: eliminazione di utili/perdite realizzati in operazioni infragruppo su magazzino e cespiti (e rilevazione della relativa fiscalità differita/anticipata);
  • fase 6: elisione dividendi intercompany;
  • fase 7: altre rettifiche di consolidamento (ad esempio contabilizzazione dei leasing secondo il metodo finanziario);
  • fase 8: determinazione del patrimonio netto consolidato e del patrimonio netto e dell’utile di spettanza dei soci terzi di minoranza;
  • fase 9: valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni non consolidate integralmente, applicando il metodo del patrimonio netto (società collegate o a controllo congiunto) o il metodo del costo (altre partecipazioni);
  • fase 10: riconciliazione del patrimonio netto e risultato di esercizio della capogruppo con il patrimonio netto e risultato consolidato.