22 Aprile 2017

Analisi tecnica e interconnessione per l’iper ammortamento

di Raffaele Pellino
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Con la circolare 4/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni più precise in merito alla documentazione necessaria per beneficiare dell’iper ammortamento e della maggiorazione prevista per i beni immateriali. Secondo l’articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), infatti, per la fruizione dei suddetti benefici l’impresa è tenuta a produrre:

  • una dichiarazione resa dal legale rappresentante (ossia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio così come stabilito dal D.P.R. 445/2000);
  • ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene “possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B” alla legge di Bilancio 2017 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (requisito quest’ultimo che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazione).

Pertanto, per poter fruire dell’iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali, è necessario “attestare” il soddisfacimento dei requisiti di legge nonché “opportuno” – precisa la stessa Agenzia – che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un’analisi tecnica la quale è “realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria”.

Per quanto riguarda le informazioni che devono essere contenute nella suddetta analisi tecnica, l’Agenzia delle Entrate individua le seguenti:

  • descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficare dell’agevolazione che ne dimostri, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);
  • descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e facoltativi;
  • verifica dei requisiti di interconnessione. Sul punto, come confermato dalla circolare AdE 8/E/2017, affinché un bene possa essere definito “interconnesso” ai fini del beneficio, è necessario e sufficiente che:
    • scambi informazioni con sistemi interni (esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, etc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, etc.);
    • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (esempio: indirizzo IP).
  • descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
  • rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare: schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, etc.).

In ogni caso, il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato come segue:

Costo unitario beni

Modalità attestazione

> € 500.000

perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale – che dichiari la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia – iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato; la perizia (o l’attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati;

€ 500.000

dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa (tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità).

Nell’ambito della relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio 2017 è stato inoltre precisato che la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

È ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e la seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione. In tal caso, l’agevolazione dell’iper ammortamento sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l’impresa può godere della maggiorazione relativa al super ammortamento fino all’esercizio precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.

Dottryna