23 Aprile 2015

Adozione degli OIC e rinvio termini approvazione bilancio

di Giovanni Valcarenghi
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La prima adozione dei nuovi principi contabili nazionali può essere una causa per il rinvio dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale preveda tale facoltà.

Questo il messaggio diffuso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, ed in particolare della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali, con un comunicato dello scorso 17 aprile.

Ovviamente, il tutto risulta subordinato ad apposita previsione dello statuto societario.

L’art. 2364 del codice civile (estendibile anche al comparto delle Srl in forza del richiamo operato dal 2478-bis), prevede infatti che l’approvazione del bilancio delle SpA possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro i 120 giorni “canonici”, qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Secondo le indicazioni della Commissione, dunque, l’utilizzo dei principi contabili nazionali incide sia sulla predisposizione del bilancio, sia spesso anche sulla tenuta dei conti.

Vero è che il programma di revisione, per la gran parte, si è concretizzato lo scorso mese di agosto 2014; tuttavia, solo nel gennaio 2015 è stato completato con l’emanazione dell’OIC 24, in tema di Immobilizzazioni immateriali.

Il nuovo scenario, allora, potrebbe richiedere considerazioni contingenti legate alla prima adozione, derivanti dalla contestualizzazione delle norme dell’OIC nonché dalla necessaria rielaborazione delle determinazioni quantitative. Appare, perciò, evidente che l’applicazione dei nuovi principi contabili, qualora ricorrano le condizioni previste per legge e siano seguite le disposizioni in parola, possa portare al differimento dei termini di approvazione.

L’affermazione è certamente da salutare con favore, in quanto consente una maggiore meditazione sulle valutazioni da adottare per la migliore redazione del documento annuale, specialmente in tempi di crisi economica come quelli che stiamo vivendo, ove anche il bilancio assume una importanza determinante per il mantenimento del credito bancario, ove concesso.

Chi scrive, però, ritiene che la strada non sia in discesa, nel senso che sarebbe fuorviante affermare che, sempre e comunque, la citata ricorrenza trovi una applicazione diffusa a 360 gradi.

Innanzitutto, si crede ragionevole dover valutare l’effettivo impatto che i nuovi OIC determinano su ciascun singolo bilancio.

Così, se alcune casistiche potrebbero risultare fortemente incise, per altre le effettive “modifiche” potrebbero apparire nulle o certamente poco rilevanti. Ove ricorresse tale ultima ipotesi, si ritiene che il differimento fondato unicamente sul varo dei principi aggiornati potrebbe risultare azzardato.

Al riguardo, basterebbe pensare al caso di una società che non sia interessata da grandi problematiche attinenti le immobilizzazioni immateriali; sinceramente, affermare che da agosto 2014 a marzo 2015 non si abbia avuto il tempo di metabolizzare le prescrizioni dell’OIC non sembra completamente credibile.

Diversamente, ove si volesse intendere che la redazione del rendiconto finanziario sia un adempimento obbligatorio per tutte le società (anche se di piccole dimensioni), si potrebbe sostenere che l’onere di primo avvio della ricostruzione dei flussi delle disponibilità liquide (con il connesso obbligo di confronto con l’annualità precedente) sia un adempimento tale da poter giustificare il differimento.

Peraltro, gli operatori hanno l’abitudine di valorizzare in modo forse eccessivo il rinvio del termine per l’approvazione del bilancio; forse, però, si temono di più le sanzioni irrogate da qualche Conservatore particolarmente “puntiglioso”, piuttosto che le responsabilità che gravano sull’organo amministrativo.

Nelle realtà di piccole dimensioni, peraltro, la compagine societaria risulta largamente sovrapponibile con l’organo amministrativo, con la conseguenza che tutto risulta essere una sorta di partita giocata “in casa” che tende a far alleggerire l’attenzione sulle formalità.

Affinché la procedura risulti corretta, a prescindere dalla motivazione cui si vorrà fare riferimento (ovviamente a condizione che la medesima sia riferita a situazioni interne alla società e non a contingenze estranee alla stessa), dovrebbe essere stato redatto apposito verbale da parte dell’organo amministrativo entro il termine di legge previsto per l’approvazione della bozza di bilancio (variabile in presenza o in assenza dell’organo di controllo).

Tale decisione, molto spesso, viene fatta condividere ai soci con una assemblea, anche se la procedura non richiede affatto tale adempimento come indispensabile; ovviamente, l’assenso dei soci dovrebbe sgombrare il campo da possibili contestazioni successive (che, si ripete, non inciderebbero sulla validità del bilancio, ma unicamente sulla responsabilità degli amministratori).

Della decisione in merito al rinvio, poi, sarà bene dare conto nel bilancio, magari con un richiamo svolto durante la assemblea di approvazione, al fine di rendere comunque partecipi i soci in merito alle decisioni intraprese a suo tempo dagli amministratori.

Per chi non volesse profittare del maggior termine dei 180 giorni, si presenta poi “l’intoppo” della assemblea deserta, con conseguente seconda convocazione, se lo statuto lo prevede, oppure con nuova convocazione. Si rammenta che, in ogni caso, tra la prima e la seconda data è bene che non intercorrano più di 30 giorni, onde evitare di violare il generico precetto del codice civile che ritiene tale termine quello massimo adottabile per non incorrere in una colposa inerzia.

Alla fine, ciò che conta è che il bilancio sia il più possibile significativo ed aderente alla realtà aziendale.