12 Ottobre 2016

Accertamenti alle sportive: la forma non deve prevalere sulla sostanza

di Guido Martinelli
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Il contenuto di una recente decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso (sezione V sentenza 13.09.2016 n. 340) ci consente di fare qualche riflessione sul disconoscimento al diritto di utilizzare determinate agevolazioni fiscali evidenziato, in sede di accertamento, dalla Agenzia delle entrate.

Le contestazioni della Agenzia riguardavano:

  • le modalità di tenuta dei libri delle delibere assembleari e del consiglio direttivo e le verbalizzazioni relative;
  • il mancato rispetto dell’obbligo di indicazione della denominazione sociale dilettantistica nelle comunicazioni rivolte al pubblico;
  • movimentazioni finanziarie sopra la soglia degli euro 516,82.

Da ciò l’Ufficio faceva conseguire la decadenza delle agevolazioni di cui alla L. 398/1991, la ricostruzione di costi e ricavi sia ai fini dei redditi che dell’Iva così rideterminata oltre alla irrogazione delle sanzioni e degli interessi di legge.

Il Giudicante analizza compiutamente le osservazioni dell’Agenzia e giunge ad una serie di conclusioni del tutto condivisibili e che auspico possano diventare linee guida sul punto.

Circa le modalità di tenuta e verbalizzazione, la sentenza precisa che: “la presunta esiguità nella rendicontazione assembleare può essere veritiera, ma passibile al massimo di una eventuale sanzione, non certo tale da mettere in discussione la qualificazione non commerciale dell’ente né la sua democraticità”. Finalmente si parte dal presupposto che non esistono norme che disciplinano la verbalizzazione degli enti su base associativa e che il codice civile precisa che detti enti sono “retti dagli accordi degli associati. Pertanto, solo quest’ultimi possono contestare le modalità di gestione di una associazione. Il comma 18 dell’articolo 90 della L. 289/2002 prevede che debbano essere presenti: “norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati”; pertanto, il profilo che deve emergere in sede di verifica è il contenuto dello statuto piuttosto che la presunta scarsa partecipazione assembleare o le modalità di sottoscrizione dei verbali. In questa logica, piuttosto, andrebbe rilevato un aspetto, del contenuto degli statuti, che a parere di chi scrive appare in contrasto con questi principi. Mi sto riferendo alla circostanza in cui, tra i poteri del direttivo, siano previsti anche gli atti di straordinaria amministrazione.

Ciò appare sicuramente contrastante anche con la previsione del comma 8 dell’articolo 148 Tuir, al fine di poter ottenere la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici, laddove prevede espressamente la sovranità dell’assemblea degli associati.

Consapevole dei problemi organizzativi che ciò possa comportare, ritengo che gli atti di straordinaria amministrazione di una associazione sportiva in genere, a maggior ragione di quelle che intendono applicare le agevolazioni di cui all’articolo 148 Tuir, debbano necessariamente essere approvati dalla assemblea degli associati.

Sul mancato rispetto dell’obbligo di indicazione della denominazione sociale dilettantistica nelle comunicazione rivolte al pubblico, viene constatato che, comunque, sono risibili gli atti in cui il contribuente non l’abbia inserita, e che, comunque: “la norma di cui all’articolo 90 L. 289/2002, al comma 17 stabilisce che le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione dilettantistica non potendo ritenersi estensibile a qualsiasi manifestazione pubblicitaria perché contraria alla stessa dizione letteraria della norma (vedi sentenza C.T.P. di Venezia n. 113/10). Infatti è stata l’Agenzia delle entrate, con la propria circolare n. 21/2003, a ritenere che la qualifica di associazione sportiva dovesse essere inserita ogni qualvolta la denominazione sociale si usa verso l’esterno, dimenticando l’oggettiva portata molto più limitata del dettato legislativo.

Importante, infine, l’affermazione della commissione tributaria in materia di violazioni degli obblighi di tracciabilità.

Va evidenziato che, oltre a non essere stata rilevata da parte del fisco alcuna specifica violazione degli obblighi di tracciabilità se non contestando i semplici prelievi dal conto corrente bancario, con l’approvazione delle nuove norme sulle sanzioni amministrative avvenuta con il D.Lgs. 158/2015, in vigore dal 01.01.2016, lo stesso prevede l’abrogazione dell’articolo 25 comma 5 della L. 133/1999 nella parte in cui dispone in caso di inosservanza delle ivi contenute disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti e degli incassi, la decadenza dalle agevolazioni di cui alla l. 398/1991.

Nel caso concreto divenendo definitivo l’atto oggetto del presente ricorso solo nell’anno 2016, in ragione del favor rei, ex articolo 3 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione per la decadenza dalle disposizioni di cui alla legge 398/1991 non va applicata”.

 

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