14 Febbraio 2024

A volte tornano: annunciato il ripristino (con modifiche) dell’esenzione Irpef per coltivatori diretti e Iap

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

In questi giorni, uno dei temi maggiormente dibattuti è quello rappresentato dall’eventualità di una reintroduzione, sebbene rivista, dell’esenzione Irpef per il reddito dominicale e agrario prodotto da coltivatori diretti e Iap.

Tale norma era stata originariamente introdotta dall’articolo 1, comma 44, L. 232/2016, con cui era previsto che “… i redditi dominicali e agrari, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.

Tale norma è stata nel tempo prorogata fino al 2023, non trovando più attuazione a decorrere dal periodo di imposta 2024; tuttavia, in ragione dell’evidente stato di crisi e difficoltà economica del settore primario, sfociata nelle proteste dilagate in tutta Europa, il Governo ha annunciato un repentino passo indietro, annunciando la reintroduzione dell’esenzione. La norma sarà reintrodotta a mezzo di una modifica, resasi necessaria per avere le necessarie coperture di Bilancio, e consistente nella sua attuazione limitatamente a un determinato tetto di reddito fondiario, individuato, stando ai rumors, in 10.000 euro. A questo si aggiunge l’ulteriore previsione di un abbattimento del 50% dell’Irpef per i redditi che si collocano tra i 10.001 e i 15.000 euro.

In altri termini, era prevista una detassazione per i redditi prodotti solamente dagli imprenditori agricoli qualificati, ovverosia i coltivatori diretti e gli Iap che risultano anche regolarmente iscritti alla previdenza agricola.

Si ricorda che il coltivatore diretto, per il quale non è prevista una definizione univoca, può definirsi come colui che esercita un’attività agricola, ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ., direttamente e abitualmente e che, a tal fine, utilizza il lavoro proprio o della sua famiglia, e la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.

L’articolo 1, D.Lgs. 99/2004, definisce, invece, lo Iap, come colui che dedica alle attività agricole, di cui all’articolo 2135 cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% de reddito globale da lavoro; percentuali ridotte al 25% nel caso in cui l’imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17, Regolamento (CE) n. 1257/1999.

A questi soggetti, nel 2019 si sono aggiunti anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, quali coltivatori diretti, per effetto della previsione di cui all’articolo 1, comma 705, L. 145/2018, per cui “I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.”.

Qualche considerazione deve essere dedicata per quanto concerne i soci di società che rispettino i requisiti professionali e assistenziali richiesti dalla norma.

In particolare, l’esenzione spetta nel caso in cui i coltivatori diretti e gli Iap, regolarmente iscritti alla previdenza agricola, risultino soci di una società semplice esercitante attività agricola, poiché i redditi imputati per trasparenza sono redditi fondiari.

Nella differente ipotesi in cui i coltivatori diretti e gli Iap, regolarmente iscritti alla previdenza agricola, siano soci di società di persone, nello specifico Snc e Sas, qualificate quali società agricole, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, che abbiano esercitato l’opzione prevista, dall’articolo 1, comma 1093, L. 296/2006, per la determinazione del reddito secondo le regole dell’articolo 32, Tuir, la risposta è negativa.

In tale fattispecie, infatti, come confermato con la circolare n. 9/E/2022, i redditi prodotti dalle società agricole, come previsto dall’articolo 3, D.L. 213/2007, sono dei redditi di impresa, la cui determinazione avviene secondo le regole previste per i redditi fondiari, ma non ne assumono parimenti la natura.