3 Febbraio 2020

Legge di Bilancio 2020: la disciplina in materia di c.d. plastic tax

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra le principali novità introdotte dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) vi è sicuramente la c.d. plastic tax, inserita nell’ambito delle misure a sostegno dell’ambiente, che entrerà in vigore a partire da luglio 2020.

Con la plastic tax l’Italia non fa altro che adeguarsi alla normativa comunitaria e, segnatamente, alla Direttiva 2019/904/UE, che si inserisce nell’ambito delle misure volte a ridurre la diffusione dei prodotti in plastica più nocivi per l’ambiente e che maggiormente inquinano il mare e le spiagge d’Europa.

Ebbene, tale imposta, più correttamente definita “imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)” è espressamente disciplinata all’articolo 1, commi 634658 e si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

In particolare, la normativa di riferimento stabilisce che «i manufatti devono essere realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non devono essere ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati».

Di contro, l’imposta non si applica:

  • ai manufatti compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
  • ai dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici;
  • ai manufatti adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

L’obbligazione tributaria, che sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale o dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea, individua quali soggetti passivi:

  • per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
  • per i MACSI provenienti da altri Paesi UE, il soggetto che li acquisti nell’esercizio dell’attività economica o che li ceda, se i MACSI sono acquistati da un consumatore finale;
  • per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore.

L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato sulla scorta di dichiarazioni trimestrali, che devono essere presentate dai soggetti passivi (escluso l’importatore) all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.

I controlli sono delegati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che può accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in esame.

La Guardia di Finanzia, invece, effettua i controlli avvalendosi delle facoltà e dei poteri per l’espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria previsti dall’articolo 2 D.Lgs. 68/2001.

Con riferimento all’importo da pagare, esso è pari a 45 centesimi di euro per chilogrammo di plastica contenuta nei MACSI; in caso di imposta dovuta in misura inferiore a 10 euro, invece, il versamento non va effettuato, né si deve presentare la relativa dichiarazione.

La disciplina prevede altresì il rimborso dell’imposta, se indebitamente pagata, stabilendo che il termine ultimo per la relativa richiesta è di 2 anni dal pagamento, mentre non è ammesso il rimborso di somme inferiori o pari a 10 euro.

Inoltre, il termine di prescrizione per il recupero del credito è di 5 anni; la prescrizione è interrotta se viene esercitata l’azione penale e, in tal caso, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Con riguardo al regime sanzionatorio, si evidenzia  quanto segue:

  • in caso di mancato pagamento dell’imposta, trova applicazione la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa (non inferiore a 500 euro);
  • in caso di ritardato pagamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta (non inferiore a 250 euro);
  • in caso di tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione, trova applicazione la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.

Da ultimo, si rileva la presenza di disposizioni di tipo incentivante, volte a premiare i comportamenti particolarmente virtuosi.

In particolare, è previsto un credito d’imposta, pari al 10 per cento delle spese sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico, mirato alla produzione di manufatti compostabili ai sensi dello standard EN 13432:2002, fino ad un importo massimo di euro 20.000 per singolo beneficiario, utilizzabile unicamente in compensazione entro il limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2021.

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