18 Febbraio 2017

La rilevazione del compenso amministratori

di Viviana Grippo
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È noto che sotto il profilo tributario gli amministratori delle società possono essere inquadrati in due macro “categorie”:

  • amministratori senza partita Iva;
  • amministratori con partita Iva.

Va da sé che in entrambi i casi i compensi amministratori sono deliberati dai soci.

Il compenso degli amministratori che operano senza partita Iva è fiscalmente assimilato al lavoro dipendente; ne consegue che per questi è necessario redigere apposita busta paga. Sul compenso lordo dell’amministratore si applicano sia le ritenute fiscali sia quelle relative ai contributi Inps. Qualora l’amministratore non sia socio della società viene trattenuta anche una quota parte dell’Inail dovuta sulla retribuzione.

Pertanto, alla rilevazione della busta paga deve accompagnarsi la rilevazione degli ulteriori costi che rimangono a carico dell’azienda ed in particolare i contributi Inps e l’assicurazione Inail.

Nel caso in cui l’attività di amministratore rientri nell’ambito della professione autonoma svolta, i compensi amministratore vanno fatturati come qualsiasi competenza professionale.

Qui di seguito si riporta la rilevazione contabile di un cedolino amministratore:

Compensi amministratori (ce) a Diversi
  a Amministratori c/compensi (sp)
  a Inps c/contributi collaboratori (sp)
  a Erario c/ritenute dipendenti (sp)
  a Inail c/contributi collaboratori (sp)
  a Amministratori c/arrotondamenti (sp)

Si rilevano anche i contributi Inps e Inail dell’amministratore a carico della ditta:

Diversi a Diversi
Contributi c/Inps amministratore (ce)    
Contributi c/Inail amministratore (ce)    
  a Inps c/contributi collaboratori (sp)
  a Inail c/contributi collaboratori (sp)

Infine si rileva il pagamento del cedolino:

Amministratori c/compensi (sp) a Banca c/c (sp)

Per i compensi amministratori deliberati ma non corrisposti, si rileva invece la seguente scrittura:

Diversi a Diversi
Compensi amministratori (ce)    
Contributi c/Inps amministratore (ce)    
Contributi c/Inail amministratore (ce)    
  a Amministratori c/compensi (sp)
  a Inps c/contributi collaboratori (sp)
  a Inail c/contributi collaboratori (sp)

Nel caso di amministratore professionista, l’azienda solitamente procede dapprima al pagamento dell’avviso di parcella con la seguente registrazione:

Fornitore c/anticipi (sp) a Diversi
  a Banca c/c (sp)
  a Erario c/ritenute (sp)

Successivamente, al ricevimento della fattura, l’azienda esegue la seguente rilevazione:

Diversi a Debiti verso fornitore XY (sp)
Compensi amministratori (ce)    
Erario c/Iva (sp)    

Per la deducibilità in capo alla società del compenso erogato all’amministratore, è necessario, secondo il dettato dell’articolo 95 comma 5 Tuir, il suo materiale pagamento nel corso dell’anno.

Nel caso di amministratore che consegue reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, la deduzione nel corso del periodo di imposta è assicurata se l’erogazione avviene entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di “delibera”, si tratta del c.d. principio di “cassa allargata” introdotto dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 57/E/2001.

Tuttavia, si ritiene che solo il mero compenso soggiace alla deducibilità per cassa sancita dall’articolo 95 comma 5 Tuir e non anche i relativi contributi, che sarebbero quindi deducibili per competenza, senza alcun legame con la data di versamento.

Al contrario, nel caso in cui l’amministratore svolga l’attività nell’ambito della professione, si ritiene non applicabile il principio di cassa allargato e, quindi, se il pagamento del compenso avviene nell’anno n+1, il relativo diritto alla deduzione matura in tale anno, con la conseguenza di doverlo sterilizzare in dichiarazione dei redditi tramite una corrispondente variazione aumentativa.

Infatti, la delibera del compenso origina a fine esercizio la rilevazione anche dei compensi non ancora erogati ma di competenza dell’esercizio in corso. In questi casi occorrerà rilevare non solo i compensi ma anche i contributi a carico della ditta.

La tabella qui sotto riassume quanto detto.

      Deducibilità del costo per l’azienda Imponibilità in capo all’amministratore
Compenso amministratore Con partita Iva Erogati entro il 31/12/n n n
Erogati nell’anno n+1 n+1 n+1
Senza partita Iva (co.co.co.) Erogati entro il 31/12/n n n
Erogati entro il 12/01/n+1 n n
Erogati successivamente nell’anno n+1 n+1 n+1
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