7 Novembre 2015

La regolarizzazione degli acquisti intracomunitari

di Federica Furlani
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Tra gli adempimenti che il cessionario deve porre in essere quando perfeziona un acquisto intracomunitario di cui all’art. 38 DL 331/1993 vi è anche la procedura di regolarizzazione dell’acquisto nell’ipotesi in cui il cedente UE, perfezionata l’operazione, non provveda all’emissione della relativa fattura, i cui termini ricordiamo sono stati modificati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (L. 228/2012).

Normalmente il cessionario nazionale, dopo aver provveduto a numerare ed integrare le fatture che sono state emesse nei suoi confronti dal fornitore comunitario senza addebito di imposta, deve effettuare l’annotazione delle stesse nel registro delle fatture emesse entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al mese precedente.

Le medesime fatture vanno poi annotate anche nel registro degli acquisti al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta. Per tale adempimento non è previsto un termine specifico, per cui la registrazione potrà essere effettuata anche in un momento diverso dalla registrazione delle medesime fatture nel registro delle fatture attive. In ogni caso, per poter esercitare la detrazione, il termine ultimo (art. 19 Dpr 633/1972) è il termine di presentazione della dichiarazione annuale del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Cosa succede se il cessionario residente non riceve la fattura dal fornitore comunitario?

Ai sensi dell’art. 46 co. 5 DL 331/1993 se la fattura non viene ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere autofattura in unico esemplare, con tutti gli elementi propri della fattura, entro il giorno 15 del terzo mese successivo.

E’ bene sottolineare che il momento di effettuazione dell’acquisto intracomunitario è il momento di inizio del trasporto/spedizione della merce nel territorio dello Stato membro di provenienza, con tutte le difficoltà nell’individuarlo quando lo stesso è curato direttamente dal cedente o, se antecedente, la data della fattura (limitatamente all’importo fatturato).

La medesima “autofattura” emessa per regolarizzare l’operazione, va poi registrata nel registro delle fatture emesse entro lo stesso termine, e in quello degli acquisti per esercitare il diritto alla detrazione secondo i termini ordinari sopra descritti.

A differenza quindi delle autofatture emesse per la regolarizzazione degli scambi interni, dove la relativa Iva deve essere versata secondo i canali ordinari (modello F24) e l’autofattura deve essere presentata al competente Ufficio, nel caso di acquisti intracomunitari la regolarizzazione si perfeziona con la doppia annotazione.

Ipotizziamo pertanto che il momento di effettuazione dell’acquisto intracomunitario sia stato il 31 agosto 2015 (data in cui è iniziato il trasporto dei beni). Il cedente unionale avrebbe dovuto emettere la fattura entro il 15 settembre.

Il cliente residente se riceve la fattura tra il 31 agosto ed il 31 ottobre provvede con la normale procedura vista sopra: ad esempio ipotizzando il ricevimento al 16 settembre, integrerà e registrerà la fattura nel registro delle fatture emesse entro il 15 ottobre, con riferimento al mese di settembre.

Se non riceve la fattura entro il 31 ottobre, entro il 15 novembre dovrà emettere l’autofattura per regolarizzare l’operazione e nello stesso termine registrarla nel registro delle fatture emesse.

Nel caso invece di ricevimento di fattura di acquisto intracomunitario con corrispettivo inferiore a quello pattuito e reale, se il cedente non provvede ad emettere una nota di variazione in aumento, sarà il cessionario a dover procedere alla regolarizzazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria.