8 Novembre 2014

Il secondo acconto IRES 2014

di Federica Furlani
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Il prossimo
1° dicembre 2014 (il 30 novembre cade di domenica) scade in termine per il versamento della
seconda o unica rata dell’acconto per i soggetti Ires che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare (entro l’11° mese dell’esercizio)
, salvo per i
soggetti colpiti dall’alluvione verificatasi nel centro-nord del Paese tra il 10.10 e il 14.10.2014, per i quali è prevista la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari dal 10.10 al 20.12.2014 (si veda il Decreto MEF 20.10.2014, pubblicato sulla G.U. n. 246 del 22.10.2014).
L’acconto Ires può essere determinato con due diversi metodi:
  • metodo storico;
  • metodo previsionale.
Per quanto riguarda il metodo storico, sono tenuti al versamento dell’acconto le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali che nel periodo di imposta 2013 risultano a debito per un
importo superiore a € 20,66.
La
misura dell’acconto è
pari al 101,50% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (rigo RN17 del modello Unico SC 2014; rigo RN28 del modello Unico ENC 2014) e deve essere versato:
  • in un’unica soluzione entro il 1° dicembre 2014, se l’importo indicato a rigo RN17/RN28 non è superiore a € 253,70;
  • in due rate, se l’importo indicato a rigo RN17/RN28 è  superiore a € 253,70, di cui:
    1. la prima, nella misura del 40,6% (ossia il 40% di 101,50%), deve essere già stata versata entro il 16 giugno 2014 ovvero entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (sempre in caso di esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio dei termini ordinari, salvo proroga per i contribuenti soggetti a studi di settore);
    2. la seconda, nella misura del 60,9% (che è il 60% di 101,50%), entro il prossimo 1° dicembre 2014.
Nella determinazione degli acconti 2014, i contribuenti non devono inoltre tener conto, nella
misura del 70%, delle
ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’art. 1 del D.Lgs. 239/1996, scomputate per il periodo di imposta precedente.
In alcuni casi particolari, l’acconto determinato con il metodo storico deve essere ricalcolato.
In particolare:
  • l’acconto va calcolato tenendo conto dell’art. 34, comma 2, L. 183/2011 che prevede che gli esercenti impianti di distribuzione di carburante che usufruiscono della deduzione forfetaria nella determinazione dell’acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione forfetaria” (indicata nel modello Unico PF 2014 tra le “Altre variazioni in diminuzione” – codice “28”);
  • l’art. 22, comma 1, D.L. 66/2014 ha modificato a decorrere dal periodo d’imposta 2014 (poi posticipato al 2015), le modalità di determinazione del reddito imponibile derivante dalle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli effettuate dagli imprenditori agricoli. Il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% per cento all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA. Limitatamente al 2014 è stata prevista una disciplina transitoria “intermedia” (articolo 22, comma 1-bis), che in sostanza differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (KWh anno) e alle tipologie di produzione. In particolare, vengono mantenute come attività connesse all’esercizio dell’impresa agricola e dunque produttive di reddito agrario le seguenti attività:
    1. produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kwh/anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 KWh/anno
    2. produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli.
Per la produzione di energia oltre i limiti sopra indicati, il reddito delle società agricole è determinato applicando il “
coefficiente di redditività del 25% limitatamente ai corrispettivi relativi alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo”.
Il comma 1-bis dell’art. 22 ha previsto che
si debba tener conto di tale regime transitorio al fini della determinazione dell’acconto Ires 2014.
Si ricorda inoltre che, per coloro che beneficiano della
deduzione ACE, l’acconto 2014 deve essere determinato utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al 2013.
L’alternativa al metodo storico è l’applicazione del
metodo previsionale: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l’acconto sulla base dell’imposta che presume di dover versare per l’anno successivo. Va tenuto presente che, se a posteriori l’acconto totale versato dovesse risultare inferiore a quello dovuto in base al rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Unico SC/ENC 2015, il contribuente sarebbe sanzionato per
insufficiente versamento dell’acconto, con conseguente applicazione di una sanzione pari al
30% di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Ires, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente codici tributo:
2002 – IRES acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
Nel caso di
società di comodo che ha applicato nel 2013 la
maggiorazione del 10,50% Ires, dovrà versare l’acconto 2014, sempre nella misura del 101,50%, di tale maggiorazione.