7 Aprile 2022

Valutazione delle partecipazioni: primo esercizio di applicazione del metodo del patrimonio netto

di Federica Furlani
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L’articolo 2426, comma 1, n. 4, cod. civ., prevede che le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate possano essere valutate, anziché con il metodo del costo, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimo­nio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi di redazione del bilancio.

Per queste partecipazioni il criterio del costo ha degli evidenti limiti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, in quanto il valore è svincolato dall’andamento della gestione della partecipata.

L’uso del metodo del patrimonio netto risponde pertanto maggiormente alla logica del possesso di tali partecipazioni: non solo allo scopo di trarre i frutti diretti dell’investimento (dividendi), ma soprattutto per la cointeressenza al risultato d’esercizio e alla consistenza patrimoniale della partecipata.

Valutare con il metodo del patrimonio netto significa infatti riconoscere i risultati della partecipata contestualmente alla loro formazione, a prescindere dalla distribuzione degli utili e dal fatto che le perdite siano o meno portate a riduzione del capitale della partecipata.

Dal punto di vista operativo, in fase di rilevazione iniziale, e quindi al momento dell’acquisizione, la partecipazione viene iscritta in contabilità al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.

Quando, in sede di redazione del bilancio d’esercizio, gli amministratori decidono di valutarla con il metodo del patrimonio netto, e questo può succedere anche in un esercizio successivo rispetto a quello di acquisto, è necessario innanzitutto determinare la natura e la composizione della differenza tra il costo d’acquisto e la corrispon­dente quota di patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o, in alternati­va, risultante dall’ultimo bilancio della partecipata.

La medesima procedura va utilizzata anche nel caso di successivi acquisti di ulteriori quote di partecipazione.

L’Oic 17 precisa che ai fini del calcolo della differenza iniziale tra costo della par­tecipazione e valore del patrimonio netto della società partecipata nell’ambito del me­todo del patrimonio netto, la data di acquisizione è quella tecnicamente da preferire ove siano disponibili le informazioni necessarie.

Va evidenziato che la valutazione deve essere effettuata sulla base di una situazione extracontabile, determinata partendo da quella patrimoniale a valori contabili, che va poi rettificata sulla base dei valori correnti di attività e passività della partecipata: la comparazione tra valori contabili e valori correnti consente infatti di individuare l’origine delle differenze tra il costo di acquisto e il valore contabile del patrimonio netto, determinando così la natura ai fini del loro trattamento contabile.

Si possono pertanto presentare le seguenti situazioni.

Nel caso di costo d’acquisto maggiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato, le opzioni che si possono prospettare sono:

  • il maggior valore è attribuibile ad avviamento della partecipata o a mag­giori valori dell’attivo dello stato patrimoniale della partecipata valutati a valore corrente: in tal caso il maggior valore viene mantenuto all’attivo nella voce partecipazioni;
  • il maggior valore è attribuibile ad un “cattivo affare”: la partecipazione va quindi svalutata e la differenza è imputata a conto economico nella voce D.19.a “svalutazione di partecipazioni”.

Anche nel caso di costo d’acquisto inferiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato, le opzioni possono essere due, ovvero:

  • nel caso di minor valore attribuibile ad un “buon affare”, la partecipazione viene iscritta al maggior valore del patrimonio netto rettificato rispetto al costo e la contropartita va imputata alla voce A.VI “Altre riserve”, in una “Riser­va per plusvalori di partecipazioni acquisite”, non distribuibile;
  • se invece la differenza iniziale negativa è dovuta alla presenza di attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore in­feriore al loro valore di estinzione o, ancora, alla previsione di risultati eco­nomici sfavorevoli, tale differenza rappresenta un “Fondo per rischi e oneri futuri” di cui si mantiene memoria extra contabilmente. In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per un valore pari al costo sostenuto, e il fondo memorizzato extra contabilmente è utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati negativi della partecipata. Nel caso in cui le originarie previsioni di perdita non si verifichino, sarà riaccreditato a conto economico.