29 Dicembre 2022

Vale il comportamento concludente per il cambio di regime Iva in agricoltura

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Gli articoli 295-305 Direttiva 112/2006/CE in ossequio al considerando 50, ai sensi del quale è prevista l’opportunità di concedere agli Stati membri la facoltà di introdurre per gli agricoltori un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell’Iva assolta a monte, determinano le regole applicative di quello che non consiste in un regime agevolativo, bensì in un regime semplificativo di detrazione dell’imposta previsto per il comparto agricolo.

In ossequio a tale previsione, il Legislatore nazionale ha previsto un regime speciale Iva per il comparto agricolo a mezzo degli articoli 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972, applicabile da parte dei produttori agricoli rispettivamente alle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A) allegata al Decreto Iva e alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 2135 cod. civ..

Il regime, al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, rappresenta il regime naturale da applicare, salvo facoltà concessa di poter optare per le regole ordinarie ai sensi di quanto previsto rispettivamente dal comma 11 dell’articolo 34 e dal comma 2 del successivo articolo 34-bis D.P.R. 633/1972.

In entrambi i casi le norme fanno riferimento, ai fini dell’opzione, per le regole individuate nel D.P.R. 442/1997, con la conseguenza che, come previsto dall’articolo 1, “L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. È comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.

Ne deriva che, in caso di mancata comunicazione dell’opzione, come previsto dal successivo articolo 2 D.P.R. 442/1997, nella prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta operata, l’opzione rimane valida e si applicherà una sanzione amministrativa.

Il cambio di regime di detrazione comporta, come previsto dall’articolo 19-bis2, comma 3, D.P.R. 633/1972, l’obbligo di rettifica della detrazione in quanto si viene a determinare un cambio del regime Iva applicato.

Ai fini della rettifica è necessario procedere alla predisposizione di un inventario, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al cambio, che non ha valore fiscale ma con il quale sarà possibile “regolarizzare” l’eventuale Iva a debito o a credito che si viene a determinare.

Di norma, in caso di passaggio dal regime speciale a quello ordinario si determinerà un credito di imposta originato dal “recupero” dell’Iva non detratta, mentre nel caso opposto, di norma si determinerà un debito in quanto dovrà essere versata una parte dell’Iva già detratta.

La disciplina Iva, tuttavia, non individua alcuna regola specifica ai fini dell’applicazione della rettifica, ragion per cui si rende necessario “attingere” ala prassi amministrativa e, nello specifico, alle circolari 328/E/1997 e  154/E/1998.

Oggetto di rettifica sono innanzitutto le giacenze dei prodotti agricoli invenduti, le scorte di materie prime e i frutti pendenti.

I prodotti agricoli in giacenza (cereali, animali, vino, etc.) sono valorizzati in ragione del loro valore normale e a essi applicate le relative percentuali di compensazione.

Le materie prime in rimanenza, quali i mangimi, i concimi e le sementi, invece, sono valorizzate in ragione del prezzo di acquisto come risultante dalle relative fatture di acquisto, utilizzando una sorta di metodo FIFO per la loro valutazione.

I frutti pendenti vanno valorizzati in base ai costi sostenuti fino alla data del cambio di regime recuperando l’Iva effettivamente sostenuta.

Anche i beni ammortizzabili sono oggetto di rettifica in quanto a essi si applica un regime di monitoraggio, quinquennale che diviene decennale per gli immobili.

Si ipotizzi che un’azienda intenda optare per il regime ordinario e presenti la seguente situazione derivante dall’inventario redatto al 31 dicembre:

  • polli per 400.000 euro (compensazione 7,50%);
  • cereali invenduti o inutilizzati per 10.000 euro (compensazione 4%);
  • mangimi per 40.000 euro (Iva 4%);
  • medicinali per 13.000 euro (Iva 10%).

Nel 2020 è stato acquistato un trattore con Iva indetraibile per 25.000 euro.

In questo caso l’azienda agricola genera un credito complessivo d’imposta pari a [(400.000×7,50%)+(10.000×4%)+(40.000×4%)+(13.000×10%)+25.000/5×2)] = 43.300 euro.