7 Dicembre 2023

Uscita dal forfettario e “rinascita” dell’Iva

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la circolare n. 32/E/2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito numerosi chiarimenti in relazione alle modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 per l’adozione ed il mantenimento del regime forfettario, di cui all’articolo 1, comma da 54 a 89, L. 190/2014. Di particolare interesse operativo sono le indicazioni fornite in merito alle conseguenze Iva e reddituali che derivano dal superamento, in corso d’anno, della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi.

In tal caso, a seguito delle modifiche introdotte dalla citata Legge di Bilancio 2023, il contribuente esce dal regime forfettario, già con effetto dal medesimo periodo d’imposta in cui ha “splafonato”.

Per quanto riguarda l’Iva, l’Agenzia precisa che l’applicazione della stessa sulle fatture emesse decorre già dall’operazione che comporta il superamento della soglia, intendendosi per tale l’operazione che ha generato l’incasso “sopra soglia”. In tal caso, l’intero corrispettivo (e non solo la parte eccedente la soglia di euro 100.000) deve essere assoggettato ad Iva. Restano invariate, invece, le fatture già emesse in un momento antecedente rispetto al citato incasso che ha comportato l’uscita dal regime, in quanto trattasi di operazioni già effettuate anteriormente ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972: l’emissione del documento è, nella sua sostanza, indice di effettuazione dell’operazione.

Sul fronte del diritto alla detrazione, l’Agenzia si limita a precisare che nella dichiarazione annuale Iva da presentare per l’anno di fuoriuscita dal regime, il contribuente dovrà inserire:

  • tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all’incasso citato e;
  • tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato”.

Nulla viene detto esplicitamente in merito al diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, per il quale pare fuor di dubbio che sussista in relazione a tutte le operazioni passive effettuate a partire dalla data in cui avviene l’uscita, documentate da fatture datate da quel momento e pervenute al contribuente successivamente.

Resta precluso, invece, il diritto alla detrazione per l’Iva assolta su acquisti effettuati antecedentemente alla data in cui si è verificato l’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, anche se la fattura è pervenuta in un momento successivo. Così come resta non detraibile l’imposta relative a fatture differite pur datate successivamente all’uscita dal regime, ma i cui documenti di trasporto fanno riferimento a consegne avvenute in un momento antecedente rispetto a quello in cui si è verificata l’uscita dal regime, in quanto ciò che rileva è il momento di effettuazione dell’operazione, di cui all’articolo 6, D.P.R. 633/1972.

Sul versante imposte dirette, nella circolare n. 32/E/2023, l’Agenzia correttamente precisa che il reddito dell’intero anno, in cui è avvenuta l’uscita dal regime per sforamento del limite di euro 100.000, deve essere determinato nei modi ordinari, ossia contrapponendo ai ricavi/compensi i costi sostenuti. A tale riguardo, l’Agenzia afferma che “il costo dei beni che concorre alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo deve essere assunto al netto dell’IVA inizialmente non detratta (in costanza di regime forfetario) e ora rettificabile, per effetto del superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento”. Infatti, prosegue l’Agenzia, “l’eventuale mancata rettifica dell’IVA (….) non può avere riflessi ai fini della determinazione del reddito, atteso che in tale ipotesi l’indetraibilità dell’IVA non deriverebbe da cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto, bensì da una valutazione discrezionale del contribuente”. È del tutto evidente, invece, che il costo vada assunto al lordo dell’Iva non detratta, in tutte quelle ipotesi in cui non è attivabile la rettifica della detrazione a favore del contribuente, come ad esempio, per gli acquisti di beni avvenuti nel corso dell’anno nel corso del quale è stato superato il limite di euro 100.000, la cui vendita è avvenuta in costanza di regime forfettario. Ad esempio, se il contribuente ha superato la soglia di euro 100.000 in data 6.12.2023, i costi degli acquisti di beni avvenuti fino a tale data, il cui ricavo di vendita è confluito nel regime forfettario, devono concorrere alla formazione del reddito del 2023 per un importo comprensivo dell’Iva non detratta e non rettificabile.