28 Marzo 2023

Ultimi giorni per la sanatoria sugli errori formali

di Alberto Fontana – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza
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La scheda di FISCOPRATICO

Scade il 31.03.2023 il termine entro cui effettuare il versamento per sanare le irregolarità formali commesse fino al 31.10.2022, attraverso la “definizione agevolata” di cui all’articolo 1, comma 166-173, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Questo istituto consente di regolarizzare “le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022” come indicato al comma 166 della Legge di bilancio.

Sotto il profilo soggettivo, possono avvalersi di questa misura tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile e dalla natura giuridica adottati, inclusi anche i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, ad adempiere alle comunicazioni fiscali relative ad operazioni rilevanti, come esplicitato dalla circolare 2/E/2023.

Mentre sotto il profilo oggettivo, il provvedimento prot. nr. 27629 emanato dall’Agenzia delle Entrate il 30.01.2023 indica quali sono le violazioni formali sanabili e quali invece ne rimangono escluse.

Le violazioni formali sanabili sono quelle per le quali sono competenti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le sanzioni amministrative, commesse fino al 31.10.2022, che però non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, in riferimento all’Iva, all’Irap, all’imposta sui redditi ed alle relative addizionali ed imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.

Quindi, più in generale, si tratterebbe di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, e rispetto alle quali non rileva un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

A tal proposito, la stessa circolare 2/E/2023 definisce un elenco a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, includendo, per esempio: l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva, solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta; l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta; la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari; l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

In aggiunta, come è stato esplicitato dalla circolare 6/E/2023, sono sanabili anche le fatture elettroniche inviate allo Sdi tardivamente, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza con il relativo e regolare versamento dell’Iva dovuta.

Infatti, merita evidenziare che l’Iva viene liquidata con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione (data fattura) non rilevando la data di trasmissione allo Sdi.

Risultano pure sanabili i corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e non inviati all’Agenzia, ma inseriti in contabilità con relativa corretta liquidazione dell’imposta dovuta.

Perciò, rientrano tra gli errori formali, in riferimento agli obblighi di documentazione/registrazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva:

  • per le operazioni imponibili, gli errori che non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva;
  • per le operazioni non imponibili/esenti/non soggette ad Iva, gli errori che non rilevano neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • per le operazioni in reverse charge, in cui la violazione formale maggiormente compiuta consta nella tardiva o omessa trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, è possibile regolarizzare, con la definizione agevolata di cui ai commi 166-173, l’operazione in cui l’Iva risulta assolta, anche se in modo irregolare ma in assenza di frode. Mentre la violazione è sostanziale se ha determinato il mancato versamento dell’Iva.

Non risultano essere regolarizzabili, attraverso la sanatoria della Legge di bilancio, oltre alle violazioni sostanziali, le violazioni formali di norme tributarie, le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito al 01.01.2023, le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 01.01.2023, gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.

L’esclusione coinvolge anche l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato ed in particolare le irregolarità commesse in merito alla compilazione del quadro RW. Infine, tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento, rientrano anche quelle destinate all’Enea.

La regolarizzazione delle violazioni si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni ed attraverso il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono, da indicare nell’ F24 alla sezione “anno di riferimento”.

Il codice tributo da utilizzare, come illustrato dalla risoluzione 6/E/2023 è “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

Il versamento deve essere eseguito, o in un’unica soluzione entro il 31/03/2023; oppure in due rate di pari importo entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024.

Di conseguenza, ne deriva che le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro il 31.10.2022 devono essere rimosse, per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono, entro il termine di versamento della seconda rata (31.03.2024).

L’Agenzia delle Entrate su questo aspetto ha fornito le seguenti istruzioni, nel provvedimento prot. nr. 27629: “Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto della regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; […] L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione formali correttamente rimosse.

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà comunque diritto alla restituzione di quanto versato: quindi se non viene effettuata la rimozione degli errori formali, la violazione di essi rimane e non viene restituito il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta.

In aggiunta, il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, anche se versate precedentemente alla “definizione agevolata” di cui alla Legge di bilancio; l’eventuale restituzione deve avvenire, infatti, in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale o di un provvedimento di autotutela.