5 Dicembre 2022

Trust “liquidatorio”: la tassazione dipende dall’attribuzione del residuo

di Angelo Ginex
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In data 11 agosto 2021 l’Amministrazione finanziaria aveva posto in pubblica consultazione la bozza di circolare riguardante la disciplina fiscale dei trusts, consentendo ai soggetti interessati di poter inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione fino al successivo 30 settembre.

Valutate le osservazioni e proposte trasmesse dai vari operatori del diritto, ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare, a distanza di più di un anno, in data 20 ottobre 2022 l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato la circolare 34/E/2022, con l’intento di fornire chiare indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trusts.

Tra gli altri chiarimenti, si segnalano quelli intervenuti in materia di trust “liquidatorio” o “di garanzia”.

Come noto, nella pratica si riscontrano spesso trusts di scopo, i quali, a differenza dei c.d. trusts familiari che generalmente individuano beneficiari con finalità successorie, sono invece privi di soggetti beneficiari delle attribuzioni, in quanto i beni segregati in trust sono utilizzati dal trustee per realizzare lo scopo del trust, non coincidente con l’attribuzione dei beni ai beneficiari.

Sono trusts di scopo, per l’appunto, quelli di tipo “liquidatorio” o “di garanzia”, i quali sono istituiti con l’intento di estinguere o garantire un debito del soggetto disponente nei confronti dei propri creditori o dei creditori della società dallo stesso partecipata.

Ebbene l’Amministrazione finanziaria ha precisato che anche in questo caso trova applicazione il recepimento dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr., ex multis Corte di Cassazione, ordinanza n. 24154 del 30.10.2020; ordinanza n. 24153 del 30.10.2020). Per l’effetto devono ritenersi superate le indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione con circolare AdE 48/E/2007.

Ciò significa che anche nel caso del trust di scopo di tipo “liquidatorio” o “di garanzia”, l’atto istitutivo e l’atto di dotazione sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, nonché alle imposte ipotecaria e catastale sempre in misura fissa, laddove sussistano i relativi presupposti.

Con specifico riferimento al trust di garanzia, l’Amministrazione ha precisato che all’atto istitutivo troverà applicazione l’imposta di registro in relazione alle “garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge” nella misura dello 0,50 per cento, assumendo quale base imponibile la somma garantita.

Si è ribadito altresì che le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust, al fine di realizzarne gli scopi (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), saranno soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.

Infine, gli atti con cui verranno poste in essere le attribuzioni del patrimonio da parte del trustee verranno valutati anch’essi caso per caso, sulla base dei connessi effetti giuridici.

A titolo esemplificativo, l’Amministrazione finanziaria ha prospettato nella circolare in esame due fattispecie di trust “liquidatorio”.

Si consideri il caso del trust “liquidatorio” in cui, dopo la liquidazione dei beni segregati in trust (ad esempio, immobili e/o partecipazioni) ed il pagamento di eventuali debiti del disponente, una parte del ricavato della vendita dei beni medesimi dovesse residuare e l’attribuzione di tale residuo venisse effettuata a favore di un soggetto terzo, tale da determinare un arricchimento dello stesso.

In questa ipotesi, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione, potrebbero verificarsi i presupposti per l’applicazione dell’imposta di donazione, in via marginale o residuale.

Si consideri ora il diverso caso del trust “liquidatorio” in cui disponente e beneficiario coincidano e il ricavato (o il residuo) della vendita dei beni venga attribuito al disponente medesimo.

Nella specie, così come precisato dalla stessa Amministrazione, l’imposta di donazione non trova invece applicazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all’articolo 1 D.Lgs. 346/1990, mancando un trasferimento intersoggettivo di ricchezza.

In definitiva, quindi, appare evidente come ciò che rilevi, al fine di ritenere realizzato il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni, è che si abbia un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario.