25 Ottobre 2017

Super e iper ammortamento in caso di leasing: i chiarimenti del Fisco

di Raffaele Pellino
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Con la risoluzione 132/E di ieri, l’Agenzia delle Entrate, tornando ad occuparsi delle disposizioni in materia di “super” e “iper ammortamento, ha precisato che rientrano nella proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) e, quindi, possono fruire della “maggiorazione”, anche gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità. Nell’ambito del documento di prassi è stata, altresì, ribadita dall’Agenzia “la validità del principio di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi affermato nella circolare n. 4/E del 2017”.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 1, comma 8, della L. 232/2016 ha prorogato, tranne che per taluni mezzi di trasporto a motore, la disciplina relativa al c.d. “super ammortamento”. Tale proroga riguarda, in particolare, gli investimenti in beni materiali strumentali “nuovi” effettuati entro il 31/12/2017, ovvero entro il 30/06/2018 a condizione che entro il 31/12/2017:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Solo al verificarsi di entrambe le condizioni risultano ammissibili al “super ammortamento” anche gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018.

La stessa legge di Bilancio 2017 (al comma 9) ha introdotto la disciplina del c.d. “iper ammortamento”, che consiste nella possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (elencati nell’allegato A alla L. 232/2016).

Tale agevolazione si applica agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 settembre 2018 (termine prorogato dal D.L. 91/2017) in presenza delle suddette due condizioni (accettazione ordine e acconti del 20% entro il 31 dicembre 2017).

Riguardo alla “proroga” della maggiorazione per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento), con la circolare 4/E/2017 l’Agenzia ha precisato che:

  • per i beni acquisiti “in proprietà”, la verifica della sussistenza delle suddette condizioni risulta relativamente semplice in quanto, sia il momento dell’accettazione dell’ordine che quello del pagamento dell’acconto, sono “momenti temporali agevolmente individuabili”, per i quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.);
  • per i beni acquisiti “in leasing, entro il 31 dicembre 2017, deve essere: sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing nonché avvenuto il pagamento di un maxi-canone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In tal caso, la “maggiorazione” spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018.

Ciò detto, le richieste di chiarimento hanno riguardato la possibilità di fruire della maggiorazione nell’ipotesi in cui, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato l’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2017, l’investitore decida, solo successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing. In tale eventualità, l’investitore potrebbe alternativamente:

  • “compensare” l’acconto versato al fornitore con il maxi-canone iniziale da corrispondere alla società di leasing, la quale concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore;
  • ottenere la “restituzione” dell’acconto dal fornitore del bene; la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore.

A fronte di tale situazione l’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, ribadisce la validità del principio di “non discriminazione” degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi (come affermato nella circolare 4/E/2017). La stessa, per il caso oggetto di esame, chiarisce quanto segue:

  • in relazione all’ipotesi di “compensazione” dell’acconto con il maxi-canone iniziale, l’investitore può fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20%. Al 31/12/2017 esiste, infatti, sia l’impegno all’acquisizione del bene che il versamento “minimo” da parte dell’investitore; risulta, così, irrilevante, che l’impegno sia stato inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione, si “trasformi” in un maxi-canone;
  • in relazione all’ipotesi di “restituzione” dell’acconto versato, tenuto conto delle considerazioni su esposte (esistenza dell’impegno e del versamento minimo), l’investitore può fruire della maggiorazione a condizione che, in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing, venga corrisposto al locatore un “maxi-canone” in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.
Dottryna