9 Gennaio 2016

Stabilità 2016: torna la detassazione, ridotto l’esonero contributivo

di Luca Vannoni
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Con pubblicazione nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70, è in vigore dal 1° gennaio la Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208).

Tra le disposizioni che riguardano la gestione e l’amministrazione dei rapporti di lavoro, l’attesa era legata soprattutto alle misure agevolative per imprese e lavoratori. Nel testo del provvedimento, tra le moltissime ed eterogenee misure, le riduzioni del costo del lavoro e le agevolazioni sono, come era prevedibile, estremamente contenute.

Innanzitutto è stato riproposto anche per il 2016 l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ma con forti riduzioni rispetto all’“edizione” 2015.

Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, al fine di promuovere forme stabili di occupazione, è infatti riconosciuto l’esonero del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo pari a €3.250 su base annua. Notevolmente ridotto anche il periodo massimo della riduzione contributiva, ora pari a 24 mesi.

Le condizioni per poter beneficiare dell’esonero sono quasi identiche alla versione 2015, con le debite attualizzazioni al nuovo periodo oggetto dell’esonero.

In particolare, non spetta nei seguenti casi:

  1. lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati, con contratto a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro;
  2. lavoratori per i quali il beneficio 2016, ovvero quello 2015, sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione dello stesso datore di lavoro;
  3. lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2539 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016;
  4. lavoratori con contratto di apprendistato;
  5. contratti di lavoro domestico.

Per il settore agricolo l’esonero ha una disciplina particolare, prevista dal comma 179, caratterizzata da uno stanziamento di risorse massimo, raggiunto il quale non vengono prese in considerazione nuove domande.

Rispetto alla disciplina previgente, è espressamente previsto che in caso di cambi appalto, con subentro e riassunzione di lavoratori impiegati nell’appalto per i quali i precedenti datori di lavoro fruivano dell’esonero, anche il nuovo datore di lavoro manterrà il diritto al beneficio per il periodo residuo, tenuto conto del precedente rapporto di lavoro.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Passando alla detassazione della produttività, la Stabilità 2016 la reintroduce, in via strutturale (non era in vigore per il 2015): salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Al momento la detassazione non è ancora operativa, in quanto è atteso per la definizione dei criteri di produttività un decreto da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016.  Nel D.M. saranno definite anche le modalità attuative della detassazione.

Le somme legate alla produttività devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La detassazione è applicabile solo per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000, condizione attestabile dal beneficiario per iscritto se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente.

L’importo massimo detassabile è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità da definirsi con decreto ministeriale.

Particolarmente interessante la misura prevista nel comma 184, volta a incentivare i piani di welfare aziendale: nel caso in cui, in sostituzione delle somme legate alla produttività, per scelta del lavoratore siano erogate somme e valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 Tuir, tali somme non concorrono, nel rispetto dei € 2.000 lordi, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%.