13 Novembre 2017

Rottamazione-bis: tre strade per la definizione agevolata

di EVOLUTION
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Nel collegato alla manovra di bilancio 2018 pubblicato in G.U. lo scorso 16 ottobre (D.L. 148/2017), il Governo ha definito le “nuove” regole per accedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento.
Al fine di approfondire gli aspetti operativi della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le tre strade per la definizione agevolata.

Entra nel vivo la c.d. “rottamazione-bis”, ossia la definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi prevista dal D.L. 148/2017. Sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sono, infatti, disponibili: il modello (“DA-2017”) per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi dell’anno (01/01- 30/09/2017) ed il modello (“DA-R”) destinato ai contribuenti che si sono visti respingere l’adesione alla definizione agevolata (D.L. 193/2016), perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31/12/2016 di una dilazione in essere al 24/10/2016 e, che, intendono presentare una nuova domanda. Sono, inoltre, “riammessi” ai benefici della prima rottamazione i contribuenti che si mettono in regola con i versamenti delle rate entro il prossimo 30 novembre.

La prima scadenza nel calendario della rottamazione-bis è, quindi, il 30 novembre 2017.

Entro detto termine, il contribuente che ha aderito alla “prima” rottamazione (D.L. 193/2016) ma non è riuscito a saldare o ha pagato in modo “incompleto” le prime due rate in scadenza a luglio e settembre, può regolarizzare la propria posizione e, quindi, non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando quanto previsto (prime due rate nonché la terza rata in scadenza lo stesso 30/11), senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Va sottolineato che la definizione agevolata “resta valida” anche laddove il contribuente abbia già versato, seppur “in ritardo”, le rate di luglio e settembre. Tuttavia, per non perdere i benefici previsti, dovranno essere rispettate le altre eventuali scadenze indicate nel piano di rateizzazione scelto al momento dell’adesione alla definizione agevolata (Modello DA-1).

Per effettuare il pagamento, è necessario utilizzare il bollettino Rav relativo alla rata di riferimento, ricevuto unitamente alla “Comunicazione delle somme dovute” a seguito della domanda di definizione. I bollettini sono disponibili anche nell’area riservata del portale dell’Agenzia entrate-Riscossione.

Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il pagamento della terza rata entro il 30 novembre, il contribuente dovrà rispettare le scadenze del suo piano di rateizzazione, che fissa l’eventuale quarta rata ad aprile 2018 e la quinta ed ultima rata a settembre 2018.

La seconda scadenza da ricordare è quella del 31 dicembre 2017.

Entro detto termine, infatti, i contribuenti che si sono visti respingere la domanda di adesione alla “prima” rottamazione perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016, possono presentare una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata compilando il modello “DA-R”.

Il D.L. 148/2017 stabilisce che gli interessati sono tenuti a versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte dei vecchi piani di dilazione. L’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione: entro il 31 marzo 2018 una comunicazione con l’importo relativo al debito pregresso non versato che dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018; entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione” e le scadenze per il relativo pagamento che dovrà avvenire in un massimo di 3 rate di pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018, comprensive degli interessi legali e dell’aggio.

L’ultima scadenza, in ordine di tempo, da tener presente è quella del 15 maggio 2018.

Viene, infatti, previsto che la “nuova” rottamazione possa essere applicata ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.  Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione compilando il modello “DA-2017” nonché procedere al versamento delle somme dovute in un numero massimo di 5 rate di pari importo, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Entro il 30 giugno 2018, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica l’importo da versare ed i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA-2017.

Entro il 31 marzo 2018, invece, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta ad inviare al contribuente una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre del 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

Modalità di pagamento

Il contribuente può effettuare il versamento del dovuto utilizzando una delle seguenti modalità.

Sito Agenzia

entrate-Riscossione

Il contribuente può pagare il bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti del sito dell’Agenzia entrate-Riscossione inserendo il proprio codice fiscale, il codice RAV riportato nel bollettino e l’importo. Successivamente si potrà scegliere tra molteplici operatori (banche, Poste e altri istituti di pagamento) e diverse modalità di pagamento sulla piattaforma PagoPA.
Sportelli bancari Si presenta allo sportello il bollettino RAV ricevuto dall’agente della riscossione. Il contribuente può chiedere l’addebito sul c/c, se si è rivolto alla propria filiale, oppure può pagare con carta di credito o prepagata, bancomat e anche in contanti per importi sotto i 3.000 euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio e delle procedure operative della banca.
Internet banking Bisogna collegarsi al sito della propria banca e utilizzare il servizio pagamento RAV. Basta inserire il numero del bollettino RAV e l’importo da pagare. Il numero di RAV è sufficiente per identificare il pagamento ed il contribuente a cui è riferito il debito; non è, quindi, obbligatorio indicare la causale.
Domiciliazione bancaria È possibile effettuare l’addebito diretto sul proprio conto corrente degli importi contenuti nei bollettini RAV. È sufficiente completare il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute, inviata dall’Agente della riscossione, e presentarlo in banca presso la propria filiale. Per aderire al servizio di addebito diretto è necessario che la richiesta di attivazione del mandato sia presentata alla banca almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.

Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l’addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva.

Sportelli bancomat È possibile pagare i bollettini direttamente agli sportelli ATM utilizzando la propria tessera bancomat e accedendo al servizio per il pagamento dei RAV.
Uffici postali È sufficiente presentare all’ufficio il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione. Il contribuente può chiedere l’addebito sul proprio conto se è cliente Banco Posta. Può pagare con le carte BancoPosta e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. È possibile pagare i bollettini direttamente agli sportelli ATM di Poste Italiane ovvero ai chioschi abilitati utilizzando le carte BancoPosta.
Tabaccai, punti vendita Sisal e Lottomatica Per il pagamento basta presentare il bollettino RAV. Si può pagare in contanti (fino a mille euro), con il bancomat o con la carta di credito (fino a 5 mila euro dai tabaccai e fino a 1.500 euro nei punti Sisal e Lottomatica).
Sportelli di Agenzia entrate-Riscossione

 

Il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino RAV ma può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale.  Questi, può pagare con carte di credito o prepagate, carte bancomat (nelle casse abilitate) e con titoli di credito, quali assegni circolari, assegni postali vidimati, vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia e assegni di conto corrente bancario e postale, nel limite di 20 mila euro, intestati all’ordine dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si può pagare anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio.
Compensazione

È possibile pagare i tributi indicati nelle cartelle di pagamento utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica Amministrazione e quindi utilizzare l’istituto della compensazione.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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