17 Novembre 2018

Rivalutazione terreni e quote riaperta per il 2019

di Alessandro Bonuzzi
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La bozza della legge di Bilancio per il 2019 prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate detenute da persone fisiche, società semplici o enti non commerciali nella propria sfera istituzionale alla data del 1° gennaio 2019.

La rideterminazione del valore dei beni ha effetto sulla determinazione della plusvalenza imponibile, quale reddito diverso ai fini delle imposte dirette, che si generebbe in capo al possessore in ipotesi di vendita.

L’obiettivo della norma è quello di creare una condizione di vantaggio per quei soggetti che detengono partecipazioni o aree edificabili con elevati plusvalori latenti e che hanno intenzione di cederle.

Tuttavia, va tenuto conto che la convenienza dell’affrancamento non è affatto scontata e deve essere valutata in ogni singola circostanza, soprattutto negli ultimi anni nei quali le aliquote delle imposte sostitutive sono state fissate all’8%, misura questa che sarà confermata anche per la riapertura per il 2019.

La novella conferma altresì i termini per l’asseverazione della perizia e per il versamento dell’imposta sostitutiva, o della prima rata delle tre, che dovranno avvenire entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica).

Il versamento tempestivo dell’imposta sostitutiva determina il perfezionamento della rivalutazione; ciò significa che il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata.

Ne deriva che il mancato pagamento entro la scadenza fa decadere il soggetto dalla possibilità di calcolare la plusvalenza partendo dal valore rideterminato; l’eventuale importo versato tardivamente può comunque essere chiesto a rimborso. Se invece la prima rata dell’imposta sostitutiva sarà correttamente pagata entro il 1° luglio 2019, ma sarà omesso il pagamento delle rate successive, l’efficacia della rivalutazione non verrà meno e gli importi non versati e dovuti saranno iscritti a ruolo, salvo che il contribuente regolarizzi la sua posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997. Ai fini del perfezionamento a nulla rileva, invece, l’indicazione nel modello Redditi dei dati relativi alla rideterminazione del valore.

Il contribuente può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2019 anche nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative, ancorché la prossima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.

La lettera ee) del comma 2 dell’articolo 7 del D.L. 70/2011 ha previsto la possibilità di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni. Quindi, in questa circostanza, il contribuente è legittimato a detrarre l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione senza dover procedere al versamento delle rate ancora pendenti relative alla precedente rideterminazione, ad esempio, secondo la seguente procedura:

  • imposta sostitutiva per terreni (o partecipazioni) posseduti al 1° gennaio 2018 = 90;
  • prima rata versata entro il 2 luglio 2018 = 30;
  • imposta dovuta per i beni posseduti al 1° gennaio 2019 = 100;
  • imposta da versare = 100 – 30 = 70;
  • importo prima rata = 23,33.

È evidente che così facendo è preclusa la possibilità di chiedere a rimborso l’imposta sostitutiva versata in occasione della prima rideterminazione, come pure la stessa non può essere scomputata se già chiesta a rimborso.

Particolare attenzione va posta per i beni acquisiti per donazione. Infatti, secondo l’articolo 68 Tuir, in ipotesi di cessione successiva alla donazione, ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile, mentre per i terreni rileva comunque il costo risultante dall’atto di donazione (come nel caso della successione), per quanto riguarda le partecipazioni, il donatario può “utilizzare” il costo fiscale del donante, con la conseguenza che un’eventuale rideterminazione del valore effettuata da quest’ultimo sarebbe idonea a ridurre l’ammontare tassabile in capo al donatario (risoluzione 91/E/2014).

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