17 Novembre 2018

Decreto fiscale: rottamazione delle cartelle esattoriali 3.0

di Angelo Ginex
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Il D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale), pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo, ha rinnovato la definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione ter), istituto già introdotto dall’articolo 6 D.L. 193/2016.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del citato decreto, i contribuenti hanno la possibilità di estinguere i debiti afferenti ai ruoli affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2017 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27 D.Lgs. 46/1999.

A tal fine, il contribuente deve presentare apposita istanza entro il 30.04.2019, nelle modalità e mediante la modulistica aggiornata predisposta dall’Agente della riscossione, scegliendo se effettuare il pagamento:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
  • o in massimo dieci rate consecutive e di pari importo e per un massimo di 5 anni (in particolare, sono previste due rate semestrali che scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno);

e dichiarando di voler rinunciare ai giudizi pendenti relativi a detti carichi.

I pagamenti possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

  1. mediante domiciliazione sul conto corrente indicato nella dichiarazione di adesione;
  2. mediante bollettini precompilati;
  3. presso gli sportelli dell’Agente della riscossione potendo essere, fra l’altro, utilizzati in compensazione i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati verso la Pubblica Amministrazione e che non si siano prescritti.

Nell’ipotesi in cui il contribuente opti per il pagamento rateale, potrà beneficiare di un tasso di interesse annuo del 2%, più basso rispetto al precedente 4,5%. Inoltre, non trova applicazione l’articolo 19, comma 3, D.P.R. 602/1973 e, in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, il soggetto decade dalla rottamazione, i versamenti a titolo di acconto restano acquisiti e la riscossione coattiva dei carichi riprende il suo corso.

A differenza della rottamazione bis, potranno aderire all’istituto in rassegna anche coloro che, pur avendo aderito alla prima definizione agevolata ed alla rottamazione bis, non hanno provveduto al pagamento integrale e tempestivo delle somme. Nella specie, per coloro che hanno acceduto alla seconda edizione della rottamazione e non hanno corrisposto le rate di luglio, agosto e settembre 2018, l’accesso è subordinato alla regolarizzazione del pagamento entro il termine differito del 7.12.2018.

L’Agente della riscossione dovrà comunicare al contribuente l’ammontare delle rate, delle scadenze e delle somme ammesse alla rottamazione entro il 30 giugno 2019.

Ai fini del calcolo delle somme definibili, si tiene conto solo degli importi già versati e, se il debitore ha già pagato interamente quanto dovuto con precedenti pagamenti parziali, dovrà comunque aderire alla definizione agevolata per beneficiare dei suoi effetti.

Restano, comunque, acquisite e non sono rimborsabili le somme relative a debiti definibili versate anteriormente all’adesione alla rottamazione.

Quanto agli effetti prodotti dall’adesione, è prevista dapprima la sospensione dei giudizi pendenti durante il pagamento di quanto dovuto e successivamente l’estinzione degli stessi, a seguito dell’integrale versamento di quanto dovuto. Sono previsti altresì:

  1. sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
  2. sospensione, fino alla scadenza della prima rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;
  3. impossibilità di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e di ipoteche;
  4. impossibilità di avviare nuove procedure esecutive e improcedibilità di quelle già in essere;
  5. condizione di regolarità del contribuente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis P.R. 602/1973.

Per quanto concerne, infine, l’ambito applicativo della rottamazione ter, vengono riproposte le medesime esclusioni previste dall’articolo 6, comma 10, D.L. 193/2016; mentre, per quanto concerne le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la definizione potrà avere ad oggetto unicamente gli interessi e le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, L. 689/1981.

Da ultimo, possono essere ammessi alla definizione agevolata, anche i debiti che sono stati oggetto di piani del consumatore o di piani di composizione della crisi da sovraindebitamento.

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