11 Aprile 2024

Rimborso del credito Iva 2023

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il credito Iva 2023 emergente dal modello Iva 2024 può essere utilizzato in compensazione ovvero, in presenza di determinate condizioni, può essere chiesto a rimborso. Invero le due modalità di utilizzo appena descritte possono anche coesistere, potendo destinare il contribuente parte dell’eccedenza Iva alla compensazione e parte al rimborso.

La richiesta di rimborso va fatta valere all’interno della dichiarazione Iva con la compilazione del quadro VX e presuppone, allorché il credito Iva sia di importo superiore a 2.582,28 euro, la sussistenza di uno dei seguenti requisiti:

  1. aliquota media delle operazioni attive, aumentata del 10%, inferiore a quella degli acquisti;
  2. effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  3. acquisto di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
  4. prevalenza di operazioni non soggette a Iva per assenza del presupposto territoriale;
  5. contribuente soggetto non residente.

Al fuori di tali circostanze, il rimborso del credito Iva annuale può essere chiesto a rimborso:

  • in caso di cessazione dell’attività, attesa l’evidente impossibilità di chiederne la detrazione in successive dichiarazioni. Per l’appunto si deve verificare la cessazione effettiva dell’attività economica;
  • se dalle dichiarazioni dei 2 anni precedenti risultano eccedenze detraibili. Il rimborso può essere chiesto per un ammontare, comunque, non superiore al minor credito annuo del triennio. Pertanto, se i modelli Iva 2022, 2023, 2024 presentano un credito, è possibile richiedere il rimborso per l’importo corrispondente al minore delle eccedenze relative al triennio considerato, al netto di quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.

Il rimborso richiesto fino all’importo di 30.000 euro è erogato senza che sia necessaria la prestazione di alcuna garanzia oppure l’apposizione del visto di conformità. Nel calcolo della soglia va computata la somma delle richieste di rimborso effettuate nell’intera annualità (circolare n. 32/E/2014).

Il rimborso richiesto per un importo eccedente i 30.000 euro segue regole differenti a seconda che l’istante sia un soggetto “non a rischio” oppure un soggetto “a rischio”, ai sensi del comma 3, dell’articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972.

Il rimborso eccedente 30.000 euro richiesto da un soggetto “non a rischio” è erogato previa:

  • prestazione di garanzia oppure (ossia alternamente);
  • apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione e presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali nonché la regolarità contributiva.

Il rimborso eccedente 30.000 euro richiesto da un soggetto “a rischio”, invece, è erogato previa prestazione di garanzia.

La garanzia, in ogni caso, deve avere una durata di 3 anni dall’erogazione del rimborso oppure, se inferiore, una durata pari al periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine per l’accertamento ex articolo 57 D.P.R. 633/1972. Essa può essere prestata sottoforma di:

  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
  • fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale giudicata affidabile dall’Amministrazione finanziaria;
  • polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.

I soggetti Isa:

  • con punteggio per l’anno 2022 almeno pari a 8 oppure
  • con punteggio medio per il biennio 2021-2022 almeno pari a 8,5,

possono beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per i rimborsi Iva di importo annuo fino a 50.000 euro. Si tratta del regime premiale di cui al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27/04/2023, la cui fruizione è vincolata alla barratura della casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nella sezione “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE” del modello Iva 2024.

Si ricorda, infine, che è possibile presentare una dichiarazione integrativa al fine dell’apposizione del visto di conformità, laddove la dichiarazione originaria ne era sprovvista (risposta ad interpello n. 289/2021).