28 Ottobre 2017

Rilevazione contabile della nota di variazione emessa in split payment

di Viviana Grippo
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Dal 1° gennaio 2018, per effetto della modifica del comma 1-bis dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, il meccanismo dello split payment si renderà applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti:

  • degli Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali;
  • delle Fondazioni partecipate dalle Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • delle società controllate ex articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • delle controllate ex articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. e dalle partecipate per almeno il 70% del capitale dagli enti sopra citati;
  • delle quotate inserite nell’Indice FTSE MIB, identificate ai fini Iva.

Già dallo scorso 1° luglio 2017, tuttavia, per effetto delle novità contenute nel D.L. 50/2017, alcune operazioni sono passate dal regime ordinario a quello della scissione dei pagamenti. Una delle conseguenze legate a tale evenienza attiene al caso della emissione di note di variazione su tali operazioni: occorrerà, all’atto dell’emissione delle note, tener conto del regime Iva applicato nel documento originario.

Quindi, se la fattura originaria è stata emessa prima del 1° luglio 2017, in regime ordinario, la relativa nota di variazione in diminuzione emessa dopo tale data dovrà seguire le regole ordinarie. Ne consegue che il fornitore che abbia originariamente versato l’imposta potrà detrarre quella relativa alla nota di credito annotandola nel registro delle vendite e inserendola nella liquidazione. Allo stesso tempo l’acquirente che riceverà tale nota di variazione rettificherà la detrazione annotando la nota a debito nel registro delle vendite.

Diversamente, se la nota di variazione in diminuzione venisse emessa in relazione ad una fattura che già originariamente soggiaceva allo split payment, anch’essa seguirà il medesimo regime.

Per il fornitore non si darà vita ad alcun diritto alla detrazione, questi registrerà la nota nel registro delle vendite senza alcun effetto sulla liquidazione Iva.

L’acquirente dovrà registrare la nota di variazione nel registro delle vendite e degli acquisti al fine di stornare l’imposta prima rilevata a debito.

Si supponga che un soggetto abbia emesso fattura verso la pubblica Amministrazione il 3 febbraio 2017 applicando il meccanismo dello split payment; la rilevazione contabile di tale fattura è la seguente:

Crediti vs P.A.                                     a                      Diversi                                                1.220,00

                                                           a            Ricavi di vendita                   1.000,00

                                                           a            Erario per Iva in split payment               220,00

Erario per Iva in split payment                        a                      Crediti vs P.A.                                     220,00

Successivamente, in data 10 settembre 2017, il medesimo fornitore ha emesso nota di variazione. La rilevazione contabile assume la seguente forma:

Diversi                                                a                      Crediti vs P.A.                                     122,00

Ricavi di vendita                                                                                               100,00

Erario per Iva in split payment                                                                     22,00

Quindi all’atto dello storno dell’Iva in split:

Crediti vs P.A.                                     a                      Erario per Iva in split payment                          22,00

Infine si procederà alla rilevazione del saldo:

Banca c/c                                            a                      Crediti vs P.A.                                     900,00

 

 

I presupposti per l’applicazione dell’Iva