8 Marzo 2024

Questioni di diritto intertemporale su reclamo e mediazione tributaria

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 220/2023, dando attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), ha abrogato l’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, ovvero l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria.

La modifica in esame, alla quale dovrebbe applicarsi soltanto il comma 1, dell’articolo 4, D.Lgs. 220/2023, e non anche il successivo comma 2, è entrata in vigore lo scorso 4.1.2024, per cui l’istituto del reclamo e della mediazione non trova applicazione ai ricorsi notificati successivamente a tale data.

Tale conclusione pone, tuttavia, alcune questioni di diritto intertemporale relative:

  • alla disciplina applicabile alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi notificati prima del 4.1.2024;
  • alla sorte delle procedure di reclamo e mediazione tributaria già avviate alla data del 4.1.2024.

Nella prima ipotesi, quindi con riferimento alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi notificati prima del 4.1.2024, pendendo a tale data il termine per il ricorso, si pone il dubbio se il contribuente debba tener conto della disciplina prevista dall’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, dal momento che l’atto è stato notificato in vigenza dell’istituto del reclamo e della mediazione, oppure proporre direttamente ricorso e procedere alla costituzione in giudizio entro 30 giorni a pena di inammissibilità.

Al fine di individuare una soluzione, da un lato, si potrebbe valorizzare la data di notifica del ricorso e, dall’altro, la data di notifica dell’atto impositivo. Sebbene, a prima vista, potrebbe apparire corretto riferire l’efficacia della riforma in esame alla data di notifica del ricorso, occorre considerare che ciò potrebbe “sorprendere” quei contribuenti che legittimamente avevano fatto affidamento sulla possibilità di chiudere anticipatamente la controversia mediante il reclamo e la mediazione.

Qualora, invece, si facesse riferimento alla data di notifica dell’atto impositivo, pur legando l’efficacia della riforma ad un momento esterno al processo, l’inconveniente prima indicato non si verificherebbe, per cui potrebbe rappresentare la soluzione migliore e più garantista per il contribuente stesso. In tal caso, quindi, i ricorsi notificati successivamente al 4.1.2024, ma relativi ad atti impositivi notificati prima di tale data, sarebbero comunque assoggettati alla procedura di reclamo e mediazione.

Ad ogni modo, è d’uopo rilevare che la stessa Agenzia delle entrate e il MEF hanno osservato che la procedura di reclamo e mediazione non sarebbe più applicabile ai ricorsi notificati successivamente al 4.1.2024 (Comunicato stampa MEF 22.1.2024).

Nella seconda ipotesi, quindi, con riferimento alla sorte delle procedure di reclamo e mediazione tributaria già avviate alla data del 4.1.2024, non sembrerebbe esserci dubbio alcuno sul fatto che a tali controversi debba trovare applicazione la disciplina vigente alla data di notifica, sia dell’atto impositivo che del ricorso/reclamo.

Quindi, per tali controversie, nonostante l’intervenuta abrogazione dell’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, facendo applicazione dei principi del legittimo affidamento, del diritto di difesa e di economia processuale, continuerà a trovare applicazione la procedura del reclamo e della mediazione, con la conseguenza che il termine di costituzione in giudizio non subirà alcuna modifica.

Ciò detto, tale scelta legislativa, a prima vista, potrebbe apparire in controtendenza rispetto alle modifiche intervenute negli ultimi anni (si pensi, ad esempio, alla riforma del 2018 che aveva ampliato il campo di applicazione dell’istituto, ricomprendendo le liti di valore sino a 50.000 euro rispetto all’iniziale soglia di 20.000 euro).

Tuttavia, si ritiene che la medesima debba essere vista in un’ottica di maggior respiro, tenendo conto anche delle ulteriori riforme introdotte nel settore tributario. Si osservino le importanti novità concernenti l’autotutela e, in particolare, il ridimensionamento della discrezionalità a vantaggio della obbligatorietà dei casi di autotutela, così come quelle riguardanti l’accertamento con adesione, soprattutto in termini di maggiore impulso alla definizione della contestazione in sede amministrativa.

A ben vedere, si tratta di modifiche finalizzate a deflazionare in modo efficace il processo tributario, limitando il numero delle controversie che giungono dinanzi al giudice dopo aver espletato un’inutile procedura di reclamo e mediazione innanzi ad un organo che non è di certo terzo e imparziale, mediante il rafforzamento di istituti diretti alla definizione in sede amministrativa.

E allora, vista in questi termini, l’abrogazione dell’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, appare più che condivisibile.