6 Marzo 2017

Plusvalenze trasferimento d’azienda: esclusione da Irap e ROL

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La plusvalenza o la minusvalenza derivante dal trasferimento d’azienda deve essere esclusa dal valore della produzione rilevante ai fini Irap nonché per la determinazione del ROL di cui all’articolo 96 del Tuir. Lo dispone l’articolo 13-bis del D.L. 244/2016, inserito al fine di disciplinare gli aspetti fiscali derivanti dalle novità in tema di bilancio di esercizio introdotte dal D.Lgs. 139/2015.

Il predetto articolo 13-bis non solo apporta diverse modifiche alle norme del Tuir per la determinazione del reddito d’impresa, nonché al D.Lgs. 446/1997 in ambito Irap, ma prevede al comma 4 un principio di carattere generale secondo cui “il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti di natura straordinaria derivanti da trasferimento di azienda o di rami di azienda”.

Tale disposizione va interpretata nell’ambito del solco principale in cui il legislatore fiscale si è mosso, ossia di rafforzare il principio di derivazione secondo cui le novità che impattano nella redazione del bilancio di esercizio assumono rilievo anche ai fini fiscali, fatte salve le eccezioni espressamente previste, tra cui appunto quella riferita alle componenti straordinarie derivanti dal trasferimento d’azienda.

Per effetto delle novità previste dal D.Lgs. 139/2015, infatti, a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016, è stata soppressa l’area straordinaria del conto economico, con conseguente necessità di imputare anche gli elementi positivi e negativi di carattere straordinario nella parte “alta” del conto economico (voce A.5 per quelli positivi e voce B.14 per quelli negativi).

Naturale conseguenza di tale cambiamento sarebbe stata quella di rendere rilevanti sia ai fini Irap, sia per la determinazione del ROL, anche quei componenti straordinari derivanti dal trasferimento d’azienda che fino allo scorso esercizio erano classificati nell’area straordinaria e come tali esclusi sia dal valore della produzione Irap sia per quanto riguarda la determinazione del ROL di cui all’articolo 96 del Tuir. Tuttavia, oltre al citato comma 4 dell’articolo 13-bis del D.L. 244/2016, sono intervenuti anche i commi 2 e 3 dello stesso articolo modificando rispettivamente:

  • l’articolo 96, comma 2, del Tuir; sancendo l’esclusione dalla determinazione del ROL dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”;
  • l’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 446/1997; escludendo dal valore della produzione Irap i “componenti positivi e negativi di matura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”.

Pare opportuno osservare che facendo riferimento in generale ai componenti reddituali (positivi o negativi) derivanti dal trasferimento d’azienda (o di un ramo di essa) si debba aver riguardo non solo alla cessione d’azienda, ma più in generale a tutte quelle operazioni straordinarie che comportano il trasferimento di un complesso aziendale da un soggetto ad un altro, tra cui il conferimento, la fusione e la scissione. Operativamente, ai fini Irap si dovrà procedere con una variazione in diminuzione nel modello Irap, poiché deve essere sterilizzata l’inclusione di tali poste straordinarie nell’aera ordinaria del conto economico, mentre per quanto riguarda il ROL l’esclusione dal conteggio deriva necessariamente da un conteggio extracontabile trattandosi di un aggregato che non trova una diretta indicazione nel modello dichiarativo.

Temi e questioni del reddito d’impresa con Giovanni Valcarenghi