7 Novembre 2019

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria: aliquote Iva

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

Le opere di urbanizzazione sono funzionalmente destinate al soddisfacimento di esigenze e interessi collettivi in ambiti quali, ad esempio, l’istruzione, la cultura e il tempo libero e, di regola, sono realizzate contestualmente alla esecuzione di interventi pubblici o privati.

L’elenco delle opere di urbanizzazione è contenuto nel D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che ha ripreso e ampliato quello di cui all’articolo 4 L. 847/1964.

Ai sensi dell’articolo 16 comma 7, del ricordato Testo unico, sono opere di urbanizzazione primaria le seguenti categorie di interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici.

Nel novero degli interventi di urbanizzazione primaria rientrano anche i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai Comuni sulla base dei criteri definiti dalle Regioni (comma 7-bis).

Sono opere di urbanizzazione secondaria, invece, le tipologie di interventi elencate dal comma 8 dell’articolo 16: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.

Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

Il n. 127-quinquies, della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) stabilisce che alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria si applica l’aliquota ridotta del 10%.

La medesima aliquota ridotta è altresì applicabile, ai sensi del successivo n. 127-septies, anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Ai fini dell’aliquota ridotta, quindi, deve trattarsi di un’opera inclusa nell’elenco di cui al ricordato D.P.R. 380/2001 e deve sussistere il requisito essenziale costituito dalla destinazione a uso pubblico. L’agevolazione, peraltro, si applica indipendentemente dai soggetti (pubblici o privati) che realizzano le opere.

In presenza delle suindicate condizioni, l’aliquota Iva ridotta trova applicazione anche se le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono realizzate al di fuori dell’ambito urbano, purché conservino la caratteristica di essere al servizio del centro abitato (articolo 3, comma 11, D.L. 90/1990).

Come detto, le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono soggette all’aliquota Iva del 10%.

Ai fini dell’agevolazione, quindi, è necessario che le prestazioni, rese nel quadro di un contratto di appalto, riguardino la costruzione di un’opera rientrante fra quelle di urbanizzazione primaria o secondaria.

Nel novero delle opere di urbanizzazione primaria sono incluse anche le strade residenziali, cioè quelle realizzate in funzione di un centro abitato, costruito o in corso di costruzione, la cui concreta individuazione rientra nella competenza dei Comuni, che, con gli strumenti urbanistici generali, ovvero con i piani particolareggiati, definiscono l’ubicazione degli insediamenti residenziali.

Non possono essere intese quali “strade realizzate in funzione di un centro abitato” né le strade statali o provinciali di grande comunicazione, né quelle interpoderali, ma solo le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati (risoluzione 202/E/2008).

I lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione effettuati su strade preesistenti, non essendo riconducibili nel concetto di costruzione (realizzazione ex novo di un’opera edilizia), costituiscono una semplice miglioria o modifica dell’opera e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell’aliquota Iva ridotta.

Pertanto, le opere di sbancamento e fondazione stradale, quelle per la regimazione delle acque meteoriche e di sostegno della sede stradale, di formazione di tratti di marciapiede e di allargamento della sede stradale, di manutenzione straordinaria, di completamento della pavimentazione e di predisposizione degli impianti di illuminazione pubblica sono assoggettate all’aliquota Iva del 10% solo se riguardano la costruzione ex novo di strade residenziali.

Marciapiedi e vialetti pedonali costituiscono parte integrante delle strade residenziali e, pertanto, sono assoggettati all’aliquota Iva del 10%.

Il regime agevolato si applica anche se i marciapiedi e i vialetti vengono realizzati successivamente, in quanto essi rappresentano un completamento dell’opera di urbanizzazione primaria (risoluzione n. 332592 del 03.11.1981).

Le prestazioni di servizi propedeutici alla realizzazione di un’opera di urbanizzazione primaria o secondaria (ad esempio, definizione del progetto definitivo, richiesta delle necessarie autorizzazioni amministrative, elaborazione del modello di finanziamento) possono essere assoggettate all’aliquota Iva ridotta nell’ipotesi in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza dell’unico contratto di appalto avente a oggetto la complessiva realizzazione dell’opera. In caso contrario, tali prestazioni sono assoggettate a Iva con aliquota ordinaria (risoluzione 52/E/2008).

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