12 Febbraio 2024

Oic 34: rilevazione di cessione del bene con prestazione di servizi

di Laura Mazzola
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

L’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato, nel mese di aprile 2023, dopo un periodo di consultazione, il principio contabile n. 34 dedicato ai ricavi.

Tale principio, che prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio relativo ai crediti (Oic 15), è funzionale a risolvere diversi problemi applicativi, sorti in passato, in merito ai criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione dei ricavi, nonché alle transazioni che comportano l’iscrizione di componenti positivi all’interno della voce A.1 di Conto economico.

La principale novità riguarda l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e alla valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione.

In particolare, si rileva che devono essere trattati separatamente i singoli beni, servizi o qualunque altra prestazione promessa al cliente tramite il contratto.

In altri termini, in presenza di un unico contratto, che presenti al suo interno differenti e separati diritti e obbligazioni, occorre procedere con contabilizzazioni separate.

Quindi, se, al contrario, i beni e i servizi non possono essere utilizzati separatamente in quanto tra loro interdipendenti, ovvero alcune prestazioni non rientrino nelle attività caratteristiche dell’azienda e siano quindi prestate gratuitamente, il redattore del bilancio non dovrà procedere con la separazione delle singole unità elementari.

Si pensi, ad esempio, al caso di una società di commercio di autovetture che, in corso d’anno, conclude un contratto con il proprio cliente per la vendita di un’automobile al prezzo di 25.000 euro.

Il prezzo dell’automobile include quattro tagliandi gratuiti per i successivi quattro anni.

Nell’ipotesi di bilancio ordinario occorre procedere con l’analisi contrattuale e individuazione delle due distinte unità elementari di contabilizzazione: vendita del bene (automobile) e prestazione del servizio (quattro tagliandi).

Di seguito, la società deve suddividere il prezzo complessivo per le singole componenti.

Poiché il contratto non stabilisce in modo chiaro il prezzo di ciascuna unità elementare di contabilizzazione, la società deve procedere con la valorizzazione delle singole componenti, tenendo conto del proprio listino prezzi.

In particolare, sulla base del listino prezzi della società, il valore di un singolo tagliando è pari a 500 euro mentre il valore dell’automobile è pari a 23.000 euro, per un totale di 25.000 euro.

Pertanto, per quanto riguarda la vendita dell’automobile, la società deve rilevare il ricavo, al momento del trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, ossia alla consegna del bene al cliente, per un importo pari a 23.000 euro.

Per quanto riguarda la prestazione del servizio (quattro tagliandi), la società dovrà rilevare i ricavi negli esercizi in cui effettuerà i relativi tagliandi.

La scrittura contabile al termine dell’esercizio dovrà rilevare il risconto passivo, quale variazione finanziaria passiva, per l’importo dei tagliandi da effettuare successivamente.

Disponibilità liquide – C.IV a Diversi 25.000 euro
  a Ricavi delle vendite e prestazioni – A.1 23.000 euro
  a Risconto passivo – E 2.000 euro

Per i quattro esercizi successivi occorrerà stornare il risconto passivo per l’importo del singolo tagliando.

Risconto passivo – E a Ricavi delle vendite e prestazioni – A.1 500 euro

Nell’ipotesi di bilancio in forma abbreviata e microimprese, poiché la suddivisione in singole unità elementari di contabilizzazione produrrebbe degli effetti irrilevanti, la società valuta di poter usufruire dell’opzione prevista dal principio.

Pertanto, la società procede con la rilevazione del ricavo, al termine dell’esercizio, relativo all’unica unità elementare di contabilizzazione (la vendita del bene).

Contestualmente, per tener conto dell’impegno di effettuare i quattro tagliandi gratuiti, deve stimare un accantonamento al fondo rischi e oneri, quale variazione finanziaria passiva, pari al costo che stima di dover sostenere per adempiere alla propria obbligazione.

In tal caso la società stima di dover sostenere un costo pari a 1.600 euro (ad esempio 400 euro per ogni tagliando).

Diversi a Diversi  
Disponibilità liquide – C.IV     25.000 euro
Acc.to a fondi rischi e oneri – B.13     1.600 euro
  a Ricavi delle vendite e prestazioni – A.1 25.000 euro
  a Fondo per rischi e oneri – B 1.600 euro

Si evidenzia che il momento di rilevazione del ricavo in bilancio si basa sul principio di competenza economica.

La prima applicazione dell’Oic 34 può implicare impatti diversi da impresa a impresa; infatti, in alcuni casi, può comportare l’iscrizione di minori ricavi, mentre, in altri, di maggiori ricavi.

Diversamente, per le imprese di minori dimensioni, i cui contratti sono spesso molto semplici, l’applicazione dell’Oic 34 può non comportare alcun effetto.