3 Gennaio 2023

Nuovi limiti per forfettari e contabilità semplificata ad effetto retroattivo

di Alessandro Bonuzzi
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La Legge di bilancio 2023 modifica il limite di ricavi o compensi rilevante per l’applicazione del regime forfettario e per l’adozione del regime di contabilità semplificata.

Dal 2023 è allargata la platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario, siccome ne è modificato il requisito di accesso costituito dal limite dei ricavi o compensi che passa, per tutti i contribuenti senza alcuna distinzione per codice attività, da 65.000 euro a 85.000 euro, fermi restando tutti gli altri requisiti da osservare per l’adozione del regime.

Va ricordato che, di regola, il limite di ricavi o compensi:

  • deve essere ragguagliato all’anno solare;
  • va verificato per l’anno precedente.

Con particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, con la circolare 9/E/2019, l’Agenzia delle entrate, in occasione del precedente incremento della soglia da 30.000 euro nel 2018 a 65.000 euro nel 2019, ha precisato che “Il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato, come si evince dall’espressa previsione normativa, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Da ciò consegue che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di ricavi/compensi al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d’imposta, ricavi/compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione della legge di bilancio 2019), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019”.

Traslando il chiarimento all’innalzamento 2022 – 2023, con passaggio della soglia da 65.000 a 85.000 euro, si ha che se il forfettario supera la soglia di 65.000 euro di compensi al 31 dicembre 2022, ma consegue nel 2022 compensi inferiori a 85.000 euro, può continuare ad applicare il forfettario nel 2023.

Vi è poi un’ulteriore novità che, però, riguarda l’uscita dal regime.

In base alla nuova regola, infatti, si fuoriesce dal forfettario:

  • dall’anno successivo al superamento della soglia di ricavi o compensi, laddove questi non superino l’importo di 100.000 euro;
  • dall’anno stesso in cui si verifica il superamento della soglia, se i ricavi o compensi incassati eccedono i 100.000 euro.

Con l’apertura dell’anno nuovo si allarga anche la platea delle imprese che possono applicare la contabilità semplificata.

In particolare, ai fini dell’adozione naturale del regime, le soglie di ricavi passano:

  • da 400.000 euro a 500.000 euro annui, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • da 700.000 euro a 800.000 euro annui, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Anche in questo caso, per le nuove attività, occorre adottare il metodo del ragguaglio dei ricavi che si presumono di percepire nel primo anno.

I nuovi limiti trovano applicazione dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia, in occasione del precedente adeguamento delle soglie da 360 milioni di lire nel 2000 a 600 milioni di lire nel 2001, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 80/E/2001, ha avuto modo di precisare che “per individuare il regime contabile “naturale” per l’anno 2001, le imprese dovranno verificare se nel precedente anno 2000 è stato o meno superato il limite di 600 milioni di ricavi. Soltanto se in tale anno hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a 600 milioni di lire possono beneficiare del regime contabile previsto dal citato articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto le imprese esercenti attività di servizi, transitate in regime di contabilità ordinaria per aver conseguito nell’anno 2000 un ammontare di ricavi superiore a 360 ma non a 600 milioni di lire, devono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata anche per il 2001. I contribuenti che nell’anno d’imposta 2000 hanno superato il limite di 360 milioni, ma non quello “nuovo” di 600 milioni, se intendono continuare ad adottare il regime di contabilità ordinaria anche per l’anno 2001, dovranno ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 442 del 1997 comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata”, attribuendo con ciò valore retroattivo al nuovo limite.

Pertanto, venendo all’attuale innalzamento, il regime della contabilità semplificata dovrebbe rappresentare il regime contabile naturale per il 2023 per le imprese che nel 2022 non hanno superato il nuovo limite di 500.000 euro oppure di 800.000 euro, a seconda del tipo di attività.

Da ultimo, si rileva che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 11, L. 183/2011, le nuove soglie operano anche con riferimento ai limiti per la liquidazione dell’Iva con periodicità trimestrale (ex articolo 7 D.P.R. 542/1999).