9 Febbraio 2024

“Nuovi” chiarimenti in tema di monitoraggio fiscale nella videoconferenza dello scorso 1.2.2024

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel corso della videoconferenza dello scorso 1.2.2024, l’Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di monitoraggio fiscale. L’intervento dell’Ufficio era sicuramente atteso sul tema, in considerazione del fatto che le bozze di Modelli dichiarativi, pubblicati sul sito ministeriale, contengono nuove indicazioni in tema di monitoraggio fiscale che, a mio avviso, necessitano di chiarimenti.

Invero, nulla di tutto questo. All’Agenzia delle entrate sono stati posti quesiti che l’Ufficio aveva già affrontato in altre occasioni. Le risposte sono state fortunatamente poco innovative, per cui possiamo quanto meno essere sereni sul fatto che alcune certezze conquistate negli anni sono state confermate.

Con il primo quesito di nostro interesse (il numero 10) viene sostanzialmente chiesto se il monitoraggio cumulativo di un dossier titoli sia ancora ammesso o se il contribuente si debba ora dilettare a monitorare rigo per rigo ogni singolo titolo. Pensate ad un tizio che fa trading e che fa una compravendita al giorno! In questo caso servono circa 365 righi del quadro RW.

Il quesito, invero, è stato posto in tema di cripto attività, ma la logica è la stessa e nasce dal fatto che una segnalazione cumulativa determina in prima battuta una Ivafe imprecisa. L’Agenzia ha comunque confermato che i principi della circolare n. 12/E/2016 (in tema di monitoraggio sintetico della relazione bancaria) sono ancora validi e lo stesso principio va, quindi, esteso alle cripto attività.

Con la domanda n. 11 si chiede all’Agenzia delle entrate se possa essere estesa anche al caso del contribuente che compila il quadro RT, l’indicazione contenuta nella circolare n. 30/E/2023, relativa alla possibilità per il contribuente che regolarizza le cripto attività di comunicare all’intermediario che adotta il regime amministrato il valore determinato, ai fini della regolarizzazione per calcolare le future plusvalenze.

In altri termini, si chiede se l’effetto rivalutativo della procedura di regolarizzazione vale anche per il regime della dichiarazione oltre che per il regime amministrato. Quel passaggio della circolare fu all’epoca per me oscuro e la risposta – invero scontata – dell’Ufficio, conferma che la procedura di regolarizzazione non offre alcun effetto rivalutativo a prescindere dal regime che si adotti. Ragionevolmente è un refuso rimasto nella circolare che rievoca i tempi dello scudo fiscale.

L’ultima domanda di nostro interesse, la numero 20, infine, si focalizza sul tema del ravvedimento operoso delle cripto-attività. Nel caso di specie, il ravvedimento ha ad oggetto l’annualità 2017 e si chiede se sia possibile il ravvedimento in questione e con quali modalità. Un tema particolarmente delicato, infatti, attiene alla valutazione della sanzione applicabile. La circolare 30/E/2023 aveva già, in modo convincente, segnalato che si applica la sanzione del 3% senza raddoppio. Fortunatamente, l’Agenzia delle entrate conferma l’impostazione e conferma anche la ravvedibilità del 2017 entro il 31.12.2023. Se non consideriamo il tema della proroga degli 85 giorni, peraltro non menzionata, il 2017 è ormai “andato” sia sotto il profilo del monitoraggio fiscale che sul profilo reddituale, sul presupposto che la dichiarazione non sia stata all’epoca omessa.

In conclusione, possiamo affermare che le risposte dell’Ufficio sono per certo condivisibili e coerenti con il pregresso. Ciò ci arreca una indubbia soddisfazione e senso di appagamento che però è un “Piacer figlio d’affanno … ch’è frutto del passato timore, onde” l’operatore “si scosse” alla lettura dei quesiti e “paventò” non sicuramente “la morte”, ma il rischio che l’Agenzia rivedesse alcune certezze conquistate a fatica nel corso degli anni.

Il titolo del mio intervento è, quindi, fuorviante: nulla di nuovo sotto il sole!