4 Novembre 2015

Noleggio per più di trenta giorni e comunicazione dati del driver

di Davide De Giorgi
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È andata in scena anche quest’anno, come di consueto a Verona, la più grande manifestazione dedicata alla formazione per i gestori di flotte aziendali “Fleet Manager Academy”, organizzata con il patrocinio di A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti e Gestori Auto Aziendali).

Tra seminari dedicati alla telematica per le flotte aziendali, fisco, e sviluppo di capacità manageriali, a latere dell’evento molti operatori si sono chiesti che fine avesse fatto la vicenda legata alla comunicazione dei dati del driver in caso di noleggio protratto per più di trenta giorni.

Di seguito una breve sintesi dello stato dell’arte.

Con le sentenze n. 11004/2015 e 11006/2015 del 2 settembre 2015 il T.A.R. ha messo fine (si spera) al “toto comunicazione” prevista in caso di noleggio superiore ai trenta giorni.

Dopo aver sospeso cautelarmente le disposizioni previste in prima battuta dalla Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 15513/2014, per la sola parte riguardante i veicoli in locazione senza conducente (paragrafo E. 3), e successivamente implementate con la Circolare n. 23743/2014, con le pronunce suddette, i giudici hanno accolto “parzialmente” le doglianze di taluni operatori del settore.

Riassumendo brevemente, a seguito del varo dell’articolo 94, comma 4-bis, C.d.S. e dell’articolo 247-bis, D.P.R. 495/1992, sono state introdotte le nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carte di circolazione e di intestazione temporanea dei veicoli.

Sostanzialmente, qualora si abbia la disponibilità del veicolo per più di trenta giorni si dovrà procedere all’aggiornamento dei dati presenti nell’Archivio nazionale dei veicoli, con comunicazione da effettuare alla motorizzazione civile.

Prima delle pronunce della Corte, in caso di noleggio superiore ai 30 giorni, il Ministero aveva previsto che l’adempimento comunicativo fosse posto a carico del soggetto che concede l’utilizzo del veicolo (società di noleggio) al nuovo utilizzatore (cliente), salvo la concessione da parte di quest’ultimo di idonea delega.

L’adempimento è sembrato troppo complesso (e costoso dal punto di vista della gestione amministrativa) ad alcune società di noleggio che assieme ad ACI hanno presentato ricorso al T.A.R. per richiedere lo “stralcio” della circolare per la parte di loro interesse.

Successivamente si è pronunciato il Ministero dell’interno con la Circolare n. 300/A/1479/15/106/06, sospendendo, per il tempo utile a chiarire la questione, anche l’efficacia delle sanzioni previste dallo stesso articolo 94-bis del C.d.S. (multa di euro 705 e ritiro immediato della Carta di circolazione).

Nelle more del giudizio è intervenuto per l’ennesima volta il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disponendo “in via di autotutela la revoca delle istruzioni impartite al paragrafo E. 3 della circolare (…) e, conseguentemente, delle istruzioni contenute (…)” (v. circolare n. 6062 del 9 marzo 2015).

L’annullamento in autotutela ha avuto l’effetto di limitare l’intervento del T.A.R. del Lazio ad una mera constatazione della cessazione della materia del contendere, aprendo, su richiesta degli operatori di settore che hanno presentato il ricorso, una nuova verifica di legittimità sulla Circolare n. 6062/2015 che invitava gli Uffici “a dar corso agli aggiornamenti d’archivio” effettuati “su diretta comunicazione dei locatori”, ritenendo ammissibili anche le comunicazioni cumulative che consentono un minor costo per l’utilizzatore.

A seguito delle pronunce in oggetto, da un lato, le Circolari n. 15513/2014, per la sola parte riguardante i veicoli in locazione senza conducente (paragrafo E. 3), successivamente implementate con la Circolare n. 23743/2014 sono state dichiarate “superate”, e dall’altro, è stata ritenuta “valida” la successiva Circolare n. 6062/2015, ma con taluni elementi positivi.

Ad oggi quindi l’adempimento risulta comunque dovuto dal soggetto locatario (cliente) senza poter essere ex lege traslato sulle società di noleggio. Tuttavia, il T.A.R. ha specificato che non è dovuto il pagamento dei diritti di motorizzazione pari ad euro 9,00.

Come chiarito da A.N.I.A.S.A. comunque “Le società clienti possono delegare le aziende di noleggio ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Strada”.

Con le pronunce del T.A.R., inoltre, è stato superato il divieto di subcomodato previsto dalla Circolare n. 15513/2014 (paragrafo E.1, pag 10) e il divieto di rilascio di delega generale previsto dalla Circolare n. 23743/2014 (pag. 9).