15 Maggio 2023

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere: approvata la proposta di Regolamento

di Elena Fraternali
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Il 25 aprile 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato cinque atti legislativi per consentire la riduzione delle emissioni di gas serra nei principali settori dell’economia dell’UE, dando seguito all’accordo provvisorio raggiunto sul punto nel mese dicembre 2022.

Detti atti legislativi, la cui approvazione costituisce l’ultima tappa del processo decisionale unionale, fanno parte del pacchetto “Fit for 55%”, ossia l’insieme di proposte volte a rivedere e aggiornare le normative dell’Unione con l’obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030.

Tale obiettivo sarà perseguito tramite un sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS), ossia un mercato del carbonio basato sulla limitazione e lo scambio di quote di emissione che riguarderà le industrie ad alta intensità energetica, il settore della produzione di energia nonché quello del trasporto (marittimo, aereo e stradale).

Con particolare riferimento alle importazioni, poi, è stato previsto un meccanismo di adeguamento alle frontiere tale da equiparare le merci prodotte all’estero con quelle prodotte all’interno dell’Unione sulla base delle nuove regole, nonché prevenire il fenomeno della “rilocalizzazione” delle emissioni, ossia il trasferimento di attività produttive in Stati che impongono standard normativi meno stringenti.

 

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Come anticipato, il Carbon Border Adjustment Mechanism è un meccanismo volto a garantire che le merci importate nell’Unione europea versino un corrispettivo con riferimento alle loro emissioni, paragonabile a quanto dovrà essere versato dai produttori europei con il sistema EU ETS.

In forza di tale previsione, se i prodotti importati supereranno gli standard di emissione dell’UE, gli importatori unionali dovranno acquistare i certificati CBAM per compensare, ove presente, la differenza tra il prezzo dell’emissione di carbonio pagato nel Paese di produzione e il prezzo delle quote di carbonio nel sistema ETS dell’UE.

Si noti che i Paesi che adottano o sono collegati al sistema ETS sono esentati dal pagamento della CBAM.

La misura in commento prevede due fasi:

  • fino alla fine del 2025 il CBAM sarà applicato soltanto a livello di compliance e, dunque, sarà previsto per gli importatori l’obbligo di effettuare una comunicazione indicando i quantitativi di carbonio presenti nei prodotti importati;
  • successivamente, a partire dal 1° gennaio 2026, l’imposta sarà introdotta gradualmente, parallelamente all’eliminazione delle quote gratuite, a seconda del settore interessato.

 

Settori interessati

Nella prima fase il CBAM riguarderà le seguenti aree merceologiche: cemento, alluminio, fertilizzanti, ferro e acciaio, energia elettrica, idrogeno e alcuni precursori di questi beni. Successivamente, la Commissione europea valuterà se estendere l’applicazione del CBAM anche ad altri settori.

L’obiettivo della Commissione, in ogni caso, è quello di estendere il CBAM a tutti settori interessati dall’applicazione del Sistema EU ETS entro il 2030.

 

Prossime tappe

L’iter legislativo è concluso e gli atti sono alla firma del Consiglio e del Parlamento europeo. Una volta superata quest’ultima fase formale, il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e dovrebbe entrare in vigore entro il 1° ottobre 2023.

Ancorché, dunque, a partire dalla sua entrata in vigore il CBAM sarà attivato gradualmente, si suggerisce agli operatori di approfittare del periodo transitorio per svolgere adeguate indagini sull’origine dei prodotti importati, sulle relative emissioni e sugli eventuali impatti economici in modo da valutare tempestivamente una eventuale riorganizzazione dei flussi.