13 Luglio 2016

L’IVA sul servizio reso dalle piattaforme di economia condivisa

di Marco PeiroloPaolo Centore
Scarica in PDF

La “sharing economy” è un fenomeno socio-economico fondato sulla condivisione di beni e servizi per mezzo di una piattaforma digitale (ad esempio itinerari automobilistici, abitazioni temporaneamente messe a disposizione per brevi periodi, file musicali, eccetera).

Agli effetti dell’IVA, le operazioni poste in essere nell’ambito dell’economia condivisa devono essere esaminate ad un duplice livello, essendo necessario stabilire il regime impositivo applicabile:

  • da un lato, ai beni ceduti e servizi scambiati attraverso la piattaforma digitale, definendo, a tal fine, se l’utente che fornisce i beni e servizi debba essere qualificato come un soggetto passivo IVA;
  • dall’altro, al servizio reso dalla piattaforma digitale agli utenti.

Le due tipologie di operazioni (tra gli utenti della piattaforma di economia condivisa e tra quest’ultima e gli utenti) vanno considerate separatamente. In pratica, anche se entrambe le transazioni possono essere effettuate con modalità diverse (ad esempio accesso gratuito alla piattaforma, ma il bene o servizio è fornito a titolo oneroso, oppure sia l’accesso alla piattaforma che il bene o servizio fornito per il suo tramite hanno carattere oneroso), il trattamento IVA del servizio reso dalla piattaforma non incide su quello delle cessioni e prestazioni poste in essere attraverso la piattaforma e viceversa.

Con specifico riguardo al rapporto tra la piattaforma e l’utente, il Comitato IVA, nel Working Paper n. 878 del 22 settembre 2015, ha osservato che il regime IVA del servizio reso dalle piattaforme di economia condivisa è assimilabile a quello fornito dalle piattaforme di crowdfunding, in quanto entrambe le piattaforme offrono l’opportunità di interazione tra clienti e fornitori.

Nel Working Paper n. 836 del 6 febbraio 2015, il Comitato IVA ha rilevato che le piattaforme di crowdfunding offrono l’opportunità ad investitori e imprenditori di interagire fra loro a fronte di una commissione che rappresenta il corrispettivo del servizio reso della piattaforma, il quale assume natura di intermediazione a condizione che la piattaforma non agisca in nome proprio.

In linea con questa qualifica, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16 maggio 2008, n. 199 ha precisato che “ai fini dell’effettuazione della prestazione di servizi l’uso di internet, quale mezzo di comunicazione, è equiparabile all’uso di un telefono o di un fax e non fa mutare la natura giuridica dell’operazione che va qualificata come intermediazione e non come commercio elettronico”.

La stessa Commissione europea, nel corso della 104^ riunione del Comitato IVA del 4-5 giugno 2015, ha confermato che i servizi connessi all’intermediazione sono attività economiche rilevanti ai fini IVA ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE (cioè come “prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale”) e che ad essi si applica il regime di esenzione di cui all’art. 135, par. 1, della Direttiva, se includono un servizio finanziario come i pagamenti e i trasferimenti di denaro.

Anche il servizio reso dalle piattaforme di economia condivisa ha natura di intermediazione, sempreché la piattaforma non agisca in nome proprio. Ove erogato a titolo oneroso, il medesimo è rilevante ai fini IVA, ma beneficia dell’esenzione prevista per i servizi di intermediazione finanziaria ex art. 10, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972 se la piattaforma gestisce l’incasso e il pagamento delle somme di denaro tra il cliente e il fornitore (Working Paper n. 878 del 22 settembre 2015).

Nel caso, per esempio, di Airbnb, dalle informazioni contenute nel sito internet si desume che le prenotazioni degli alloggi oggetto di locazione avvengono utilizzando il sistema di pagamenti di Airbnb, in base al quale gli ospiti pagano Airbnb quando effettuano una prenotazione e Airbnb trasferisce il compenso al proprietario 24 ore dopo il check-in dell’ospite. Il costo del servizio connesso alla gestione dell’incasso e del pagamento viene automaticamente incluso ad ogni transazione, oltre all’applicazione dell’IVA, se dovuta sulle locazioni in forza della legislazione vigente nello Stato membro in cui l’immobile è situato.

In conclusione, il servizio di intermediazione, se include anche un servizio finanziario come i pagamenti e i trasferimenti di denaro, è esente da IVA, mentre nelle restanti ipotesi è imponibile nel rispetto del principio di territorialità, codificato dagli artt. 44 e 46 della Direttiva n. 2006/112/CE a seconda che il cliente sia un soggetto passivo che agisca o meno in quanto tale. In sostanza, nel primo caso (rapporto B2B), l’imposta è dovuta nel Paese del cliente ex art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e, nel secondo caso (rapporto B2C), l’imposta va assolta nel Paese di effettuazione dell’operazione intermediata ex art. 7-sexies, comma 1, lett. a), dello stesso decreto.

I predetti criteri territoriali sono applicabili anche nell’ipotesi in cui il servizio reso dalla piattaforma di economia condivisa sia relativo alla messa a disposizione di abitazioni per brevi periodi, nel qual caso l’art. 31 del Reg. UE n. 282/2011 esclude l’operatività della deroga di cui all’art. 47 della Direttiva (corrispondente all’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del decreto IVA), così come confermato dall’art. 31-bis, par. 3, lett. d), dello stesso Regolamento, aggiunto dal Reg. UE n. 1042/2013 per evitare conflitti (si vedano anche le Note esplicative sulle norme in materia di IVA riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi relative a beni immobili, pubblicate dalla Commissione europea il 4 febbraio 2016 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37, § 3.1.1).