22 Dicembre 2020

L’irrilevanza Iva delle prestazioni tra casa madre e stabile

di Ennio Vial
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

L’applicazione dell’Iva anche ai servizi infragruppo è stata più volte oggetto di commento da parte dell’Agenzia.

La risalente risoluzione n. 330470 del 20.03.1981 aveva, infatti, precisato che andavano assoggettate ad Iva le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione.

Sul punto, però, è intervenuta più recentemente la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 23.03.2006 causa C-210/04.

In relazione all’applicabilità dell’Iva ai rapporti tra casa madre e stabile organizzazione la Corte ha stabilito, con esclusivo riferimento all’imposta indiretta che “un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro e al quale la società fornisce prestazioni di servizi, non deve essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni“.

La sentenza in questione aveva ad oggetto una causa proposta dalla Corte di Cassazione italiana, sorta nell’ambito di una controversia che vedeva contrapporsi l’Agenzia delle Entrate alla FCE Bank, società bancaria stabilita all’estero, in merito al rimborso di somme versate a titolo di Iva dalla sede secondaria di quest’ultima, stabilita in Italia.

La Corte ha precisato come la prassi amministrativa italiana risultasse incompatibile con la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388/Cee (punto 52 della sentenza) in materia di Iva.

Alla luce della sentenza in commento, l’Ufficio ha a stretto giro diramato la risoluzione 81/E/2006. Il documento di prassi, citando proprio la sentenza della Corte C-210/04, ha precisato come: “codesto Ministero ha invitato la scrivente a considerare l’opportunità di adottare provvedimenti di competenza al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia”.

In sostanza, nella risoluzione 81/E/2006, l’Ufficio ha riconsiderato le conclusioni cui era giunta nella precedente risoluzione n. 330470/1981, revocando la stessa in ordine ai rilievi mossi dalla Corte UE. L’Agenzia, al fine di adeguare la prassi amministrativa alla pronuncia della Corte, ha quindi chiarito che le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera sono da considerare fuori campo di applicazione dell’Iva. Quanto detto vale anche nei rapporti con Paesi non appartenenti all’Unione europea.

A diverse conclusioni si deve giungere invece, nel caso in cui la stabile organizzazione o la casa madre aderiscano ad un Gruppo Iva.

L’adesione al Gruppo Iva, infatti, comporta che venga diviso di fatto il legame che intercorre tra la stabile e la casa madre, venendo meno così l’unitarietà soggettiva tra le due entità, come aveva invece previsto la Corte nella sentenza C-210/04.

I rapporti tra casa madre e stabile rilevano pertanto ai fini Iva se una delle due appartiene ad un gruppo Iva.

Il Gruppo Iva consiste in un regime Iva opzionabile dai gruppi italiani in base alle disposizioni contenute negli articolo 70 bis e seguenti del D.P.R. 633/1972.

Il Gruppo Iva determina in sostanza la nascita di un unico soggetto Iva che gestisce tutte le operazioni delle società (o più in generale i soggetti) aderenti al regime.

Le operazioni poste in essere all’interno del Gruppo sono irrilevanti ai fini Iva.

Per espressa previsione normativa, nel suddetto Gruppo però non possono rientrare le stabili organizzazioni collocate all’estero oppure le società estere che hanno una stabile italiana che aderisce al gruppo. La questione è disciplinata espressamente dai commi da 4-bis a 4-sexies dell’articolo 70-quinquies D.P.R. 633/1972.

In questo caso, diventano operazioni rilevanti quelle poste in essere tra la stabile italiana e la propria casa madre qualora almeno una delle due aderisca ad un Gruppo Iva, o tra una società italiana e la propria stabile estera, qualora almeno una delle due aderisca ad un Gruppo iva del proprio Paese.

L’impostazione recepisce i principi espressi dalla Corte di Giustizia, nella sentenza C-7/2013 del 17.09.2014, caso Skandia, in base ai quali “…le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un Gruppo Iva” (punto 32). Sul punto si veda anche la circolare AdE 19/E/2018.