29 Febbraio 2024

Lipe IV trimestre da inviare entro la data odierna (29.2.2024)

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve essere presentato – dalle imprese e professionisti – con cadenza trimestrale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo, al termine di ogni trimestre solare, così come previsto dall’articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010.

Pertanto, la Comunicazione relativa al quarto trimestre 2023 deve essere trasmessa entro la data di oggi (29.2.2024).

Si ricorda che la periodicità di invio è la medesima:

Se il termine naturale di invio cade di sabato o in un giorno festivo, l’obbligo differisce al primo giorno utile successivo; ciò non accade con riferimento alla data odierna (29.2.2024), che è un giovedì.

La trasmissione tempestiva della Comunicazione è provata dalla ricevuta di presentazione telematica resa disponibile dall’Agenzia delle entrate. Vanno considerate inviate, in modo tempestivo, le Comunicazioni trasmesse nei termini, ma scartate dal servizio telematico, se ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data di comunicazione di scarto.

In caso in presentazione di più Comunicazioni per il medesimo trimestre, assume rilevanza l’ultimo file trasmesso che sostituisce i precedenti. Inoltre, il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Vale sempre la regola secondo cui la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

La redazione e l’invio della Comunicazione del quarto trimestre può essere evitata, con la presentazione della stessa nell’ambito del modello di dichiarazione Iva annuale entro lo stesso termine di invio. Quindi, in caso di presentazione del modello Iva 2024 entro la data di oggi (29.2.2024), non va presentata autonomamente la Comunicazione relativa al quarto trimestre 2023.

L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal terzo trimestre 2023 non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione relativa al quarto trimestre 2023.

Sono, poi, esonerati dalla presentazione delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In particolare, l’esonero trova applicazione per: