18 Dicembre 2014

L’imposta sostitutiva sui redditi finanziari e l’affrancamento

di Fabio Pauselli
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In un precedente articolo abbiamo visto che a decorrere dal 2013 gli intermediari che applicano l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nell’ambito del regime del risparmio amministrato sono tenuti al versamento di un acconto della medesima imposta entro il 16 dicembre di ciascun anno. In particolare, detto acconto è pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno.

Tale disposizione, per l’anno 2014, si trova ad interferire con le novità introdotte dal D.L. n. 66/2014 in merito all’aumento della tassazione dei redditi di natura finanziaria dal 20% al 26% (eccezion fatta per i titoli di Stato) a decorrere dal 1° luglio 2014. Come noto, infatti, per evitare che l’aumento della aliquota potesse colpire anche i redditi maturati prima dell’introduzione delle novità, il Legislatore ha previsto la possibilità di affrancare il valore delle attività finanziarie detenute, previo versamento di un’imposta sostitutiva del 20% determinata sulla differenza fra il valore delle attività finanziarie al 30 giugno 2014 e il valore o costo di acquisto delle stesse (o quello precedentemente affrancato). In questo modo ai contribuenti è riconosciuta la possibilità di assumere come costo fiscalmente rilevante delle attività finanziarie detenute il valore alla data del 30 giugno anziché l’originario costo.

La procedura dell’affrancamento nell’ambito del risparmio amministrato doveva riguardare tutte le attività finanziarie comprese nel singolo rapporto, possedute alla data del 30 giugno 2014 e a quella di esercizio dell’opzione. L’opzione poteva essere effettuata mediante comunicazione all’intermediario entro il 30 settembre scorso mentre il pagamento dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento doveva essere effettuato dall’intermediario entro il 16 novembre 2014.

Ora, considerando che il versamento dell’imposta sostitutiva dei redditi finanziari in regime amministrato avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, l’importo dell’acconto da versare per l’anno 2014 sarà pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze relative ai primi undici mesi dell’anno, al lordo di tutte le compensazioni eventualmente effettuate. In sostanza per il 2014 il periodo di monitoraggio sarà quello che va da novembre 2013 a settembre 2014, potendoci ben rientrare in questa forbice anche i versamenti dell’imposta sostitutiva del 20% effettuati a seguito dell’affrancamento dei maggiori valori.

Questi ultimi, tuttavia, non devono rilevare ai fini del computo dei versamenti effettuati negli undici mesi del 2014 poiché, pur essendo relativi ad un’imposta che ha la stessa natura di quella prevista per le plusvalenze finanziarie, hanno natura prettamente straordinaria in quanto derivanti da un processo di affrancamento e, quindi, non hanno alcuna rilevanza ai fini del calcolo dell’acconto dell’imposta sui redditi finanziari. Ciò è quanto emerge dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 109/E pubblicata il 10 dicembre 2014.