14 Aprile 2023

L’importanza delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) per la corretta classificazione delle merci

di Elena Fraternali
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Con la recente circolare 11/2023 del 31.03.2023 l’Agenzia delle dogane ha richiamato l’attenzione degli operatori di settore (importatori ed esportatori) in merito all’importanza di attribuire alle merci che attraversano le barriere doganali il corretto codice di classifica nonché sull’utilizzo di strumenti di compliance come le Informazioni vincolanti in materia di classifica (ITV).

Come noto, infatti, ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione – CDU), i dazi doganali, le altre misure di politica commerciale nonché i tributi nazionali come Iva e accise, sono applicati sulla base della tariffa doganale comune e, pertanto, è fondamentale per le aziende che intendono ricevere e spedire merci da e verso l’estero effettuare una due diligence dei propri prodotti al fine di attribuire la classificazione e ridurre il rischio di contestazione oltre che pagare correttamente i dazi e applicare le giuste regole di origine e le eventuali misure restrittive all’esportazione.

 

Come individuare la classifica doganale delle merci

Il sistema di classificazione doganale si basa su un sistema di codifica internazionale sviluppato in seno al WCO, denominato Sistema Armonizzato (Harmonized System – HS).

Il sistema di classificazione SA, che identifica i prodotti mediante un codice di sei cifre, è adottato da oltre 200 Paesi nel mondo, come base per la tariffa doganale.

Per soddisfare le esigenze di classificazione dei Paesi membri, tenendo conto della crescente complessità dei prodotti, l’Unione Europea ha affiancato al sistema SA quello della Nomenclatura combinata (NC), mediante l’inserimento di ulteriori due cifre alle sei già previste dal Sistema armonizzato. Sulla base della nomenclatura combinata, la Commissione europea ha istituito una Tariffa integrata dell’Unione Europea (Taric).

Tali strumenti, al servizio degli operatori, non sono sempre facili da utilizzare. Per agevolare la corretta individuazione delle merci all’interno della tariffa, dunque, occorre sia un’attenta analisi e valutazione del bene oggetto di classificazione che un approfondimento degli strumenti normativi e di prassi forniti dall’Ue (note esplicative, regolamenti di classifica, sentenze della Corte di Giustizia, informazioni vincolanti).

Con particolare riferimento agli strumenti di compliance al servizio degli operatori, il CDU e i regolamenti a suo corollario (Regolamento Delegato Ue n. 2446/2015 – RD, Regolamento delegato transitorio Ue n. 341/2016 – RDT, e Regolamento di esecuzione Ue n. 2447/2015 – RE) hanno innovato e rafforzato la disciplina concernente le decisioni relative alle informazioni vincolanti, in particolare quella relativa alle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV).

In merito a tale strumento gli stessi Servizi della Commissione Europea hanno recentemente sottolineato l’importanza delle decisioni in questione che, in base alle nuove condizioni, possono essere richieste solo laddove si riferiscano ad operazioni commerciali realmente esistenti e siano collegate a specifici regimi doganali. Le ITV rilasciate, poi, devono obbligatoriamente essere indicate nella dichiarazione doganale di riferimento.

 

Perché richiedere una Informazione Tariffaria Vincolante (ITV)

Come anticipato, le ITV sono delle decisioni amministrative di rilievo unionale, previste per facilitare l’applicazione della normativa doganale e assicurarne l’omogenea applicazione.

Tramite questo strumento, gli interessati possono chiedere alle Autorità doganali degli Stati membri di esprimersi con riferimento all’attribuzione della classifica doganale di una determinata merce, con conseguente assegnazione del relativo codice di NC o TARIC, che dovrà poi essere utilizzato dal titolare della decisione nelle relative operazioni doganali.

L’attribuzione del corretto codice di classifica è fondamentale non solo per calcolare l’esatto importo dei diritti di confine da pagare all’importazione, ma anche come elemento fondante per le analisi relative all’attribuzione dell’origine preferenziale dei beni esportati.

Come noto, infatti, all’interno dei Protocolli di origine contenuti negli Accordi di libero scambio siglati dall’Unione con Paesi terzi le regole per la lavorazione sostanziale sono suddivise sulla base del codice di classifica dei prodotti movimentati.

L’errata individuazione del codice NC, dunque, potrebbe portare a una analisi di origine e a una conseguente richiesta di certificati e/o emissione di dichiarazioni non rispondenti al vero.

Inoltre, i codici di classifica sono utilizzati dalla normativa europea nell’individuazione delle regole di origine non preferenziale (Made in) e delle misure restrittive eventualmente applicabili alle operazioni di import/export (si pensi, ad esempio, ai regolamenti sanzionatori emessi a seguito del conflitto russo/ucraino).

Alla luce di quanto esposto, dunque, appare evidente per gli operatori l’importanza di individuare il codice Taric e, di conseguenza, l’utilità dello strumento dell’ITV che consente di ottenere, salvi i casi particolari di revoca, annullamento e cessazione della validità, una decisione dell’Amministrazione valida per un periodo di tre anni (articolo 33, par. 3, CDU), eventualmente rinnovabile, e vincolante nei confronti di tutte le Autorità doganali dell’Unione Europea.

Le ITV possono essere richieste all’Ufficio competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui dette decisioni saranno utilizzate. Anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio UE può richiedere una ITV nello Stato in cui intende svolgere le operazioni doganali, previa acquisizione del codice EORI.

Le ITV, infine, sono rilasciate dall’Autorità doganale a titolo gratuito, fatta salva la facoltà di addebitare al richiedente le spese necessarie per speciali analisi chimiche o perizie straordinarie sulla merce oggetto dell’ITV, oppure per la restituzione dei campioni presentati a corredo della domanda.