10 Novembre 2022

Le tempistiche degli adempimenti negli acquisti di beni da soggetti esteri

di Roberto Curcu
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La scheda di FISCOPRATICO

In un precedente articolo abbiamo illustrato quali sono le tempistiche di effettuazione delle operazioni e di fatturazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che vengono effettuate con soggetti esteri.

Complice anche un non chiaro passaggio della circolare 26/E/2022 riguardante l’esterometro, e strane “risposte” che appaiono ogni tanto sulla rete, riteniamo opportuno fornire una sintesi sulle tempistiche di alcune operazioni.

Partiamo dagli acquisti di beni nazionali.

Un soggetto straniero può infatti essere in possesso di merce che è già presente sul territorio nazionale, ed effettuare la vendita nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.

Il soggetto stabilito all’estero, ed in genere identificato in Italia, può avere la merce già presente in Italia perché la ha a sua volta acquistata da italiani (caso ad esempio del venditore tedesco di carburanti DKV), oppure perché la ha introdotta in Italia in un proprio deposito in attesa di trovare l’acquirente italiano e di cederla.

Questo secondo caso è abbastanza tipico degli operatori che effettuano vendite su internet, in un mercato dove tipicamente l’acquirente è un “privato”, che ha “fretta” di avere il bene che compera. La velocità, in particolare, è particolarmente importante nel catturare il cliente, e gli importi esigui di ciascun acquisto non permettono quasi mai di organizzare il business con la spedizione del singolo bene al privato, a partire dallo Stato in cui il bene è prodotto, ma uno o più container di beni vengono previamente importati in Italia dal fornitore.

Chiarito quindi in quali situazioni si acquista da fornitori stranieri merce che è già presente in Italia, le tempistiche di effettuazione di queste cessioni, per le quali l’imposta deve essere assolta con reverse charge, sono quelle individuate dall’articolo 6 del Decreto Iva, e cioè quelle di consegna/spedizione, o se antecedente quella del pagamento.

Le tempistiche e le modalità di assolvimento dell’Iva per il cessionario stabilito in Italia sono differenti a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese comunitario o meno.

Nel primo caso, è necessario integrare la fattura entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, facendo confluire l’operazione nella liquidazione Iva relativa al mese di ricezione della fattura estera. Se non perviene fattura entro il secondo mese successivo, in tale liquidazione deve confluire una “autofattura denuncia”, da emettere entro il 15 del terzo mese successivo.

Quando invece l’acquisto è effettuato da soggetto stabilito in un Paese extraUe, è necessario emettere autofattura, con le stesse tempistiche previste per l’emissione di una fattura Italia, cioè entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (consegna o se antecedente pagamento), con l’operazione che deve entrare nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione, salvo possibilità di avvalersi della “autofattura differita”, da emettersi entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma imposta che deve confluire nella liquidazione del mese di effettuazione.

Ricordiamo che per poter emettere una fattura/autofattura differita è necessario che la consegna della merce sia documentata con l’emissione di un ddt; ricordiamo che tutti i documenti che riportano gli stessi elementi (data, identità di cedente cessionario ed eventuale incaricato del trasporto, natura, qualità e quantità dei beni) permettono il differimento degli adempimenti.

Ricordiamo anche che il ddt non necessariamente deve accompagnare la merce (potendo essere emesso entro la mezzanotte del giorno di consegna o spedizione), e può anche non essere numerato.

Evidenziamo che – secondo quello che è il pensiero dell’Amministrazione finanziaria – in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna, l’emissione di un ddt non consente la fatturazione/autofatturazione differita, ma l’adempimento va effettuato entro i termini di quella “immediata” e cioè entro i 12 giorni dal pagamento.

Per gli acquisti comunitari, le tempistiche di effettuazione dell’operazione sono quelle di partenza della merce dallo Stato estero, o se antecedente, quella di fatturazione da parte del fornitore comunitario.

Un eventuale pagamento anticipato del corrispettivo, che non sia anche fatturato dal fornitore, non fa nascere obblighi in capo al cessionario italiano.

Gli obblighi in capo al cessionario sono quelli di integrare la fattura ricevuta, entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, facendo confluire l’operazione nella liquidazione Iva del mese di ricezione della fattura.

Anche in tale caso, in caso di mancata ricezione della fattura da parte del fornitore comunitario entro il secondo mese dal momento di effettuazione, il cessionario deve emettere entro il 15 del terzo mese successivo una autofattura denuncia, registrando l’operazione nella liquidazione del secondo mese successivo.

Ultime operazioni sono le importazioni e gli acquisti fuori campo, cioè quelli di merce che era fuori dall’Italia quando è stata ceduta e non è mai arrivata in Italia.

Questi acquisti sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva, e conseguentemente nessun obbligo Iva nasce dall’effettuazione di tali acquisti (autofatturazione); forse per tale motivo, la normativa Iva si disinteressa di quando si considerino effettuati. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di invio dell’esterometro (obbligatorio solo per acquisti di importo superiore ad euro 5.000), potrebbe essere logico fare riferimento al momento di consegna dei beni.

Per quanto riguarda le importazioni, le stesse si considerano effettuate all’atto dell’accettazione della bolletta doganale, e l’unico adempimento che deve porre in essere l’importatore è quello di registrazione della bolla doganale.

Una eventuale anticipata fatturazione o un anticipato pagamento di una merce che è fuori dalla UE non hanno mai fatto sorgere nessun obbligo Iva (autofatturazione) e nemmeno le norme attuali prevedono di emettere nessuna autofattura. Le merci che poi arrivano in Italia sono appunto delle importazioni per le quali non è dovuto nemmeno l’invio dell’esterometro.