1 Febbraio 2024

Le opzioni del quadro VO per l’agricoltura

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Il comparto agricolo fruisce di regimespeciali”, sia per quanto riguarda le imposte dirette sia per le indirette.

A seguito della riforma del regime opzionale (attuata con il D.P.R. 442/1997), ai fini dell’efficacia della scelta operata rileva il comportamento concludente, come affermato nell’articolo 1, D.P.R. 442/1997, ai sensi del quale:

  • L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”;
  • La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività”.

In senso conforme si è espressa, a commento della riforma, anche l’Agenzia delle entrate affermando che “con la norma in esame viene modificato il tradizionale concetto di opzione. Infatti, mentre la validità dell’opzione veniva finora basata esclusivamente sulla formalità della comunicazione fatta all’ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non rileva più ai fini della validità dell’opzione ma la sua omissione comporta riflessi esclusivamente ai finì sanzionatori” (circolare n. 209/E/1998).

Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. 471/1997, la mancata comunicazione dell’opzione (o della revoca) esercitata sulla base del comportamento concludente (fin dall’inizio dell’anno) comporta una sanzione da 250 a 2.000 euro.

Si ricorda che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 3, D.P.R. 442/1997:

  • l’opzione vincola il contribuente almeno per un triennio;
  • trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il quadro VO della dichiarazione Iva è dedicato alle scelte opzionali.

Nella sezione 1 devono essere formalizzate le scelte relative al regime Iva. Come noto, gli articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972, prevedono un regime speciale per i produttori agricoli che:

  • provvedono rispettivamente alla cessione di prodotti ricompresi nella Prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972 e;
  • effettuano prestazioni di servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 3, dell’articolo 2135, cod. civ.

I regimi ivi delineati rappresentano, al rispetto dei requisiti richiesti, il regime naturale; tuttavia, il comma 11, dell’articolo 34, D.P.R. 633/1972, nonché il comma 2, dell’articolo 34-bis, D.P.R. 633/1972, consentono di optare per l’applicazione delle regole ordinarie.

Il rigo dedicato a tali opzioni è il VO3 che, in realtà, si occupa anche della facoltà per i c.d. agricoltori in regime di esonero previsti dal comma 6, dell’articolo 34, D.P.R. 633/1972, di optare per le regole ordinarie. Tale rigo interessa sostanzialmente i soggetti che:

  • nell’arco dell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 7.000 euro composto per almeno i 2/3 da prodotti che danno diritto all’applicazione del regime speciale;
  • sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

La successiva sezione 2 contiene le opzioni e le revoche agli effetti delle imposte sui redditi. Nello specifico, i righi di interesse per il mondo dell’agricoltura sono rispettivamente:

  • VO22 contenente la scelta del regime da applicare per la tassazione delle attività ricomprese nell’articolo 56-bis, Tuir, e quindi:
    • le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite stabilito dall’articolo 32, comma 2, lettera b), Tuir;
    • le attività connesse di prodotti non ricompresi nel Decreto Mef previsto dalla lettera c) dell’articolo 32, Tuir;
    • le prestazioni di servizio;
    • le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici;
  • VO23 da compilare a cura delle società agricole, di cui all’articolo 2, D.Lgs. 99/2004.
  • VO24 dedicato alle società di persone e alle Srl, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, per le quali è prevista l’opzione per la determinazione del reddito applicando, all’ammontare dei ricavi, il coefficiente di redditività del 25%;
  • VO25 riservato alla scelta per il regime impositivo da applicare, come previsto dall’articolo 1, comma 423, L. 266/2005, alla produzione di energia da fonte rinnovabile eccedente i limiti individuati.

Infine, la sezione 3 contiene le opzioni e le revoche agli effetti dell’Iva e delle imposte sui redditi. Le attività interessate sono rispettivamente l’agriturismo, l’enoturismo e l’oleoturismo.

Come noto, l’articolo 5, L. 413/1991, individua, ai commi 1 e 2, i regimi speciali ai fini dell’imposizione diretta e Iva, da applicare all’attività agrituristica esercitata dagli imprenditori agricoli. Il successivo comma 3 prevede la possibilità di poter applicare per le regole ordinarie; tuttavia, tale scelta vincola il contribuente per entrambe le imposte. Tale regime impositivo si rende applicabile anche alle attività enoturistiche e oleoturistiche. In questo caso, i righi interessati sono VO32 VO35 e VO36.