10 Aprile 2024

Le nuove sezioni del quadro L del modello 730/2024

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Il quadro L del modello 730/2024, denominato “Ulteriori dati”, si è arricchito di due nuove sezioni dedicate alla rivalutazione dei terreni e ai redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva.

In particolare, dopo la sezione I, dedicata ai redditi prodotti in euro o in franchi svizzeri a Campione d’Italia, sono state introdotte le seguenti sezioni:

  • la sezione II, denominata “Rivalutazione terreni”;
  • la sezione III, denominata “Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva”.

All’interno della sezione II devono essere indicati i valori dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, posseduti all’1.1.2023 e rideterminati in base a quanto indicato dall’articolo 1, commi da 107 a 109, L. 197/2022.

Nel dettaglio, i righi L6 e L7 della sezione II, prevedono l’indicazione:

  • in colonna 1, del valore rivalutato a seguito della perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati entro lo scorso 15.11.2023;
  • in colonna 2, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta nella misura del 16%;
  • in colonna 3, dell’imposta eventualmente già versata, in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate sui medesimi terreni, che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova determinazione;
  • in colonna 4, per differenza tra le due colonne precedenti, dell’imposta residua da versare;
  • in colonna 5, del flag se l’importo dell’imposta sostitutiva residuo è stato rateizzato;
  • in colonna 6, del flag se l’importo dell’imposta sostitutiva residuo da versare è parte di un versamento cumulativo.

Successivamente, all’interno della sezione III, devono essere indicati i redditi di capitale di fondo estera percepiti nel periodo d’imposta direttamente dal contribuente.

Tra i redditi di capitale di fonte estera si devono ricomprendere:

  • gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli, emessi all’estero;
  • i proventi, compresi la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
  • i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari, corrisposti da soggetti non residenti;
  • i proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti;
  • i proventi derivanti da depositi in denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano percepiti per il tramite di intermediari;
  • gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;
  • gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni, di cui all’articolo 67, lett. c) e c-bis), Tuir, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26%;
  • gli altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
  • i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalle partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta.

Tali redditi, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, sono soggetti ad imposizione nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta applicata in Italia sui redditi della medesima natura.

Rimane, comunque, la possibilità, in capo al contribuente, di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e, di conseguenza, di maturare il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

Nel dettaglio, il rigo L8 della sezione III, prevede l’indicazione:

  • in colonna 1, della lettera corrispondente al tipo di reddito di capitale di fonte estera, come da elenco riportato in Appendice;
  • in colonna 2, del codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto, come da tabella 10 in Appendice;
  • in colonna 3, dell’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
  • in colonna 4, dell’aliquota applicabile;
  • in colonna 5, del credito relativo all’imposta sul valore dei contratti di assicurazione;
  • in colonna 7, del flag per l’opzione per l’applicazione della tassazione ordinaria;
  • in colonna 8, del flag nell’ipotesi di proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
  • in colonna 9, dell’ammontare dell’eccedenza di versamento a saldo dell’imposta.