23 Maggio 2024

Le importanti modifiche al sistema sanzionatorio amministrativo

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.Lgs. 471/1997, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, prevede particolari situazioni al ricorrere delle quali vengono applicate sanzioni amministrative:

  • articolo 1 – violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • articolo 2 – violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta;
  • articolo 3 – omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari;
  • articolo 5 – violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi;
  • articolo 6 – violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto;
  • articolo 7 – violazioni relative alle esportazioni;
  • articolo 8 – violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni;
  • articolo 9 – violazioni degli obblighi relativi alla contabilità;
  • articolo 10 – violazione degli obblighi degli operatori finanziari;
  • articolo 11 – altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto;
  • articolo 12 – sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto;
  • articolo 13 – ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione;
  • articolo 14 – violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte;
  • articolo 15 – incompletezza dei documenti di versamento.

Ciò posto, attuando l’articolo 20, L. 111/2023, l’ambito giuridico di riferimento in subiecta materia subirà significative modifiche, anche con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo sopra delineato.

Come espressamente rilevato nella relazione illustrativa al provvedimento legislativo, che accompagna la bozza di decreto, la riforma impegna il Governo ad osservare una serie di princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

Nello specifico, l’obiettivo del legislatore è quello di conseguire una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto del principio del “ne bis in idem”.

In tale ambito, sarà anche attuata una profonda revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario.

L’intento è quello di adeguare i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti, al fine di poter beneficiare della non punibilità o delle circostanze attenuanti, tendendo conto dell’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale.

Inoltre, coerentemente ai principi generali dell’ordinamento, nei procedimenti tributari relativi a fatti materiali già oggetto di precedenti procedimenti, conclusi con sentenza definitiva di assoluzione, perché il fatto non sussiste (o perché l’imputato non lo ha commesso), tali sentenze avranno rilevanza anche per quanto riguarda l’accertamento dei fatti medesimi.

L’opera di riforma del D.Lgs. 471/1997, si inquadra, così, nell’ambito dell’intervento complessivo di revisione del sistema sanzionatorio tributario.

Le importanti modifiche al citato D.Lgs. 471/1997 mirano, infatti, a razionalizzare il sistema sanzionatorio, rendendolo più equo e proporzionato, adeguandolo conseguentemente a quello degli altri Paesi europei, anche al fine di attrarre in Italia capitali e imprese estere.

In questa prospettiva, saranno parzialmente riviste le sanzioni amministrative, significando che, nel caso di sanzioni applicate in modo proporzionale, sarà eliminata la possibilità per gli uffici dell’Amministrazione finanziaria di applicare la sanzione base da un minimo a un massimo.

Inoltre, dovrà essere rispettata una gradualità delle sanzioni, sulla base della reale gravità o delle circostanze connesse alla violazione, applicando aumenti o riduzioni della sanzione base.

Di contro, per le sanzioni in misura fissa rimarrà invariata la possibilità di applicare le sanzioni da un minimo a un massimo.

In definitiva, le importanti modifiche che interessano gli articoli 1 (violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive), 2 (violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta) e 5 (violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi), D.Lgs. 471/1997, saranno disposte direttamente in attuazione dell’articolo 20, lett. a), n. 1), e lett. c), n. 1), L. 111/2023.

In particolare, tra i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, vengono inseriti:

  • da un lato, la razionalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem e;
  • dall’altro lato, specificamente per le sanzioni amministrative, il miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei.