14 Novembre 2022

Le CCIAA iniziano a fornire le prime indicazioni per le comunicazioni al registro dei Titolari Effettivi

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, l’articolo 21, comma 1, D.Lgs. 231/2007 prevede che: “Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ((…))”.

Il successivo comma 3 prevede il medesimo obbligo anche per i Trust, riservano per questi ultimi, però, un’apposita sezione: “I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, (…), sono tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese”.

In sostanza, il Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), dopo le modifiche apportate dai Decreti 90/2017 e 125/2019 di recepimento della IV e V Direttiva antiriciclaggio, prevede l’obbligo per le imprese e per i trust di comunicare, alla propria Camera di Commercio di riferimento, i dati circa i titolari effettivi.

Il comma 5 dell’articolo 21 demandava ad un apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali la definizione circa le modalità con cui effettuare tali comunicazioni, i termini, i dati da trasmettere e così via.

Dopo una prima versione in bozza, tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121, in data 25.05.2022, entrando in vigore dal 09.06.2022.

Si tratta del D.M. 11.03.2022, n. 55 intitolato “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.

Il Decreto, di assoluto interesse per gli operatori, si compone di 12 articoli.

Viene, infatti, disciplinata la comunicazione alla CCIAA, delimitandone l’oggetto, le finalità, i casi in cui la comunicazione deve essere aggiornata ovvero confermata annualmente.

Il Decreto disciplina altresì l’accesso ai dati e alle informazioni dei titolari effettivi presenti presso il Registro delle Imprese, da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati e degli altri soggetti nonché i diritti di segreteria e il rilascio di copie e certificati.

Il Decreto demanda poi ulteriormente alla pubblicazione di Decreti attuativi che, alla data attuale non hanno ancora visto la luce.

Come previsto, infatti, dal D.M. 55/2022, il Ministero dello Sviluppo economico deve emanare i seguenti Decreti:

  1. un Decreto di approvazione del modello digitale per la pratica telematica di comunicazione del titolare effettivo, sia per la sezione “ordinaria” delle imprese, sia per quella “speciale” per i Trust;
  2. un Decreto che stabilirà il diritto di segreteria;
  3. un Decreto per l’adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali;
  4. un Decreto finale che accerterà l’operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo.

Dalla data di pubblicazione dell’ultimo Decreto in Gazzetta Ufficiale, le imprese e i Trust avranno 60 giorni di tempo per inviare la prima comunicazione.

Si tratta, in sostanza, di una comunicazione resa mediante autodichiarazione da parte dell’amministratore dell’impresa o da parte del Trustee del trust, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, con cui si elencano i dati dei titolari effettivi. La comunicazione va firmata digitalmente.

A regime, per le nuove costituzioni di enti o imprese, o per le modifiche oggetto di comunicazione, ci sarà un tempo massimo di 30 giorni per ottemperare alla comunicazione.

Il sito del Registro Imprese si sta già strutturando per fornire le prime istruzioni operative: https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

Nel sito, infatti, vengono segnalati i primi 4 step da seguire:

  1. accedere a DIRE, l’applicativo/strumento del Registro Imprese che va utilizzato per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica. In alternativa si possono utilizzare software disponibili nel mercato;
  2. selezionare la pratica del Titolare Effettivo;
  3. indicare l’impresa o l’istituto che deve effettuare la comunicazione e dichiarare i dati dei Titolari Effettivi;
  4. autenticare la pratica/comunicazione con Firma Digitale.

Ricordiamo come non sia possibile conferire incarico ad intermediari abilitati al fine di ottemperare a tale comunicazione.