15 Giugno 2016

Le agevolazioni deducibili dal reddito minimo delle società di comodo

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le società di comodo, sia per mancato superamento del test di operatività dei ricavi, sia perché in perdita sistematica, in sede di UNICO possono beneficiare di alcune agevolazioni ed essere contestualmente soggette alla disciplina del reddito minimo. Più precisamente, è necessario tener conto nella determinazione del reddito minimo imponibile anche di alcuni benefici fiscali che possono determinarne una riduzione.

La ratio di quanto descritto è riconducibile alla circostanza che il reddito imponibile effettivo da dichiarare da parte delle società di comodo è il maggiore tra i seguenti:

  • reddito effettivo;
  • reddito minimo calcolato applicando i coefficienti previsti al valore dei beni del periodo d’imposta.

Pertanto, poiché le agevolazioni fiscali si applicano in diminuzione del reddito imponibile effettivo, è corretto che le stesse si portino altresì in diminuzione del reddito minimo delle società di comodo, in modo tale da rendere omogenei i due parametri di confronto. Le agevolazioni fiscali rilevanti a tal fine per il periodo d’imposta 2015 sono le seguenti:

  • l’ACE, che consiste nella possibilità di detassare il 4,5% dell’ammontare corrispondente agli incrementi patrimoniali netti realizzati successivamente al 31 dicembre 2010 per i soggetti Ires, ed il 4,5% del patrimonio netto contabile per i soggetti Irpef;
  • i proventi esenti, i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva che non concorrono a formare il reddito (ad esempio, il 95% delle plusvalenze esenti ai sensi dell’articolo 87 del TUIR ed il 95% dei dividendi percepiti dai soggetti Ires ai sensi dell’articolo 89 del TUIR);
  • le plusvalenze relative alla cessione di ben strumentali, di cui all’articolo 86 del TUIR, oggetto di rateizzazione in cinque periodi d’imposta in quanto derivanti da beni posseduti da almeno tre anni. Secondo quanto precisato nella risoluzione n. 68/E/2013, anche il reddito imponibile minimo deve tener conto dell’eventuale rateizzazione delle plusvalenze di cui all’articolo 86 del TUIR, con conseguente riduzione del reddito imponibile minimo dei 4/5 della plusvalenza nell’esercizio in cui la stessa è realizzata, e successivo incremento di un 1/5 nei quattro periodi d’imposta successivi.

Per il periodo d’imposta 2015, in aggiunta alle predette agevolazioni si deve tener conto anche dell’eventuale super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi acquisiti nel periodo che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015. L’agevolazione in questione, infatti, viene fruita per le società operative tramite una variazione in diminuzione nel quadro RF (tra le altre variazioni in diminuzione con codice “50”) pari al 40% della quota di ammortamento o della quota capitale del canone di leasing deducibile nel periodo d’imposta 2015. Allo stesso modo anche le società di comodo possono fruire della medesima agevolazione indicando l’importo spettante nel rigo RS124 del modello Unico SC (per le società di capitali) in diminuzione del reddito imponibile minimo indicato nel precedente rigo RS123. La differenza va poi riportata nel rigo RS125 quale reddito imponibile su cui la società corrisponde l’Ires.