5 Dicembre 2015

L’acquisto degli omaggi natalizi

di Viviana Grippo
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Eccoci giunti ad un altro Natale!

E quindi eccoci nuovamente ad acquistare (o produrre) i beni che formeranno oggetto degli attesi omaggi natalizi.

Esamineremo nel presente contributo il caso degli omaggi ai dipendenti e alla clientela, ripercorrendo, prima di parlare dell’aspetto contabile, la normativa relativa alle imposte dirette e indirette.

In linea generale gli omaggi alla clientela rientrano nella più ampia categoria delle spese di rappresentanza e in merito alle imposte dirette le spese per omaggi sono deducibili integralmente se di costo unitario non superiore a 50 euro. Diversamente, per omaggi il cui costo unitario superi a 50 euro occorre rifarsi ai limiti di deduzione previsti dal DM 19.11.2008.

Ai fini Iva la detraibilità dell’imposta è totale se il valore unitario del bene non supera, anche in questo caso, i 50 euro. Tuttavia la detraibilità di cui abbiamo parlato rileva all’atto dell’acquisto, cosa accade all’atto della regalia? Si verifica una differenziazione a seconda che il bene omaggio sia o meno oggetto dell’attività di impresa. Uno schema ci aiuterà a comprendere meglio:

Tipologia di omaggio

Regime Iva alla cessione

Beni non rientranti nella attività produttiva dell’azienda di costo superiore a 50 euro

Cessione f.c.i. art. 2 dpr 633/72

Beni non rientranti nella attività produttiva dell’azienda di costo inferiore a 50 euro

Cessione f.c.i. art. 2 dpr 633/72

Beni rientranti nella attività produttiva dell’azienda di qualsiasi importo

Cessione imponibile (tranne il caso di indetraibilità dell’iva in acquisto nel qual caso anche la cessione è f. c. i art. 2 633/72)

Dal punto di vista contabile se si acquista un bene per regalarlo, all’atto dell’acquisto, unitamente all’uscita finanziaria di cassa o banca, si rileverà la voce di conto economico accesa agli omaggi.

Cosa accade invece se omaggio un bene di mia produzione? Innanzi tutto si rileva la cessione dell’omaggio che può avvenire con emissione di fattura per singola operazione, ovvero in autofattura. Nel primo caso la scrittura contabile sarà la seguente:

Clienti        a            Diversi                                               1.220,00

                  a            Omaggi a clienti         1.000,00

                  a            Iva a debito                   220,00

 

Quindi occorre distinguere a seconda che il cedente applichi o meno la rivalsa dell’Iva. In tal caso in fattura oltre alla dizione già indicata occorrerà scrivere anche e alternativamente:

  • … con obbligo di rivalsa ai sensi dell’articolo 18 dpr 633/72;
  • … senza obbligo di rivalsa ai sensi dell’articolo 18 dpr 633/72.

Nel primo caso, rivalsa, la scrittura contabile sarà la seguente:

Diversi                                  a          Clienti                        1.220,00         

Spese di rappresentanza                                1.000,00

Cassa                                                                 220,00

 

Nel secondo caso, la scrittura sarà:

Diversi                                   a        Clienti                         1.220,00         

Spese di rappresentanza                                 1.000,00

Imposte indeducibili                                          220,00

  

Quanto agli omaggi ai dipendenti anche in questo caso occorre distinguere:

  • omaggi che non rientrano nell’attività di impresa, di qualunque importo, questi rientrano tra il costo del personale deducibile ai fini Ires e Irpef e non Irap, ai fini Iva l’imposta sull’acquisto del bene è indetraibile;
  • omaggi che rientrano nell’attività di impresa, di qualunque importo, questi rientrano tra il costo del personale deducibile ai fini Ires e Irpef e non Irap e la relativa Iva all’acquisto è detraibile.

Un ultimo cenno ai campioni gratuiti di modico valore ed appositamente contrassegnati: all’atto dell’acquisto e ai fini delle imposte dirette essi rilevano come merce c/acquisto interamente deducibile se oggetto dell’attività, ovvero spese di rappresentanza, anche esse deducibili, nel caso contrario. Ai fini Iva, all’atto dell’acquisto, l’imposta è sempre detraibile.